Decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati: come difendersi?
09 Luglio 2024
Il Tribunale di Milano si è pronunciato sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un condomino per la riscossione dei contributi condominiali dovuti, fondata sulla dedotta omessa convocazione dell'assemblea in cui erano state approvate tali spese, sulla mancata trasmissione della documentazione e sulla sussistenza di errori nei conteggi. Il decreto ingiuntivo veniva revocato tal Tribunale stante l'avvenuto parziale pagamento della somma intimata, condannando l'opponente al pagamento del residuo. La decisione veniva confermata in appello, previa ulteriore riduzione del debito residuo. Il condomino ha proposto ricorso in Cassazione tornando ad invocare l'annullabilità della delibera per omessa convocazione dell'assemblea. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 9839/2021 con cui è stato chiarito che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Ed è proprio quanto accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente dedotto le ragioni di annullabilità della delibera assembleare su cui era fondata l'ingiunzione di pagamento opposta, senza però aver mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera. La pronuncia ricorda infine che dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale, discende l'insorgenza e la prova dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune. Concludendo, la Cassazione non può che rigettare il ricorso. (fonte: dirittoegiustizia.it) |