Pubblico impiego privatizzato: la P.A. datrice di lavoro può attribuire trattamenti economici diversi da quelli previsti dalla legge e dal CCNL di comparto?

Teresa Zappia
12 Luglio 2024

Non è invocabile l'art. 2126 c.c. nel caso in cui il vizio di nullità non concerna il rapporto lavorativo in sé, bensì la sua irregolare regolamentazione, avendo l'Amministrazione datrice di lavoro applicato un contratto collettivo diverso da quello di comparto.

Pubblico impiego contrattualizzato: opera l'art. 2126 c.c. in caso di nullità del contratto di lavoro se il vizio deriva dall'applicazione di un CCNL diverso da quello riferibile al comparto in cui opera l'Amministrazione?

Innanzitutto, è necessario premettere che nel pubblico impiego privatizzato – essendo il rapporto di lavoro disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore. L'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e ad essa deve conformarsi il datore pubblico.

Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in relazione al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, tenuto conto che in tale ambito lavoristico il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore pubblico, diversamente da quello privato, non ha alcun potere di disposizione.

In altri termini, l'Amministrazione datrice di lavoro non può scegliere a proprio piacimento il contratto collettivo applicabile, ma è tenuta in ogni caso al rispetto del vincolo derivante dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, dovendo, quindi, applicare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto, determinandosi altrimenti una condizione di disparità rispetto agli altri lavoratori ai quali venga applicato il trattamento previsto dal contratto collettivo correttamente individuato. Ne deriva che l'applicazione di un diverso contratto e del correlato trattamento economico, anche di miglior favore è affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A. è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo.

Ciò comporta anche che non è ravvisabile in capo al lavoratore, cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale diverso, una posizione giuridica soggettiva tutelabile. Risulta, quindi, inapplicabile a tale ipotesi l'art. 2126 c.c., in quanto quest'ultima previsione è riferita all'ipotesi di prestazione lavorativa resa sulla base di un contratto nullo e non all'ipotesi di specie in cui il vizio di nullità non concerna il rapporto lavorativo in sé, bensì la sua irregolare regolamentazione tramite un atto dispositivo viziato adottato dall'Amministrazione datrice di lavoro.

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