L’estinzione atipica incolpevole del processo esecutivo
16 Luglio 2024
L'estinzione atipica incolpevole del processo esecutivo avviene quando tale processo, trovandosi in una fase di "stallo", si sia rivelato infruttuoso, inutile e non economico. In questo caso, proseguire il processo esecutivo sarebbe illegittimo alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Art. 111 Cost.), che prevale sull'interesse al soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, quando la vendita all'asta di un bene si rivela infruttuosa dopo più tentativi, il giudice deve dichiarare la chiusura anticipata del processo per estinzione ai sensi degli artt. 629, 631 c.p.c. e art. 164 bis disp. att. c.p.c. |