Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in caso di repechage, sussiste da parte del datore un obbligo di formazione per le mansioni inferiori?

02 Agosto 2024

La Suprema Corte si pronuncia sul tema degli oneri del datore di lavoro in punto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo affermando che il repêchage non si estende ad obblighi di formazione per mansioni diverse da quelle già rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligo del datore di lavoro provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, in base a circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repéchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore; sicché, ai fini qui in esame, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado di espletare le mansioni di chi sia stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in un livello inferiore, in base a circostanze addotte dal datore medesimo verificabili oggettivamente, avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente; pertanto, l'obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia.

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