Omissione contributiva: il lavoratore è legittimato ad agire per l’accertamento del danno previdenziale?

Teresa Zappia
01 Agosto 2024

La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'INPS per la condanna al pagamento dei contributi dovuti.

A fronte di una omissione contributiva, il dipendente è legittimato ad agire per far accertare il proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, senza domandare anche la condanna al pagamento di quanto dovuto?

Il lavoratore ha diritto di agire nei confronti del datore per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale, il quale è collegato alla prescrizione della contribuzione e al prodursi della mancata erogazione della prestazione ai sensi del secondo comma dell'art. 2116 c.c.

Pertanto, a fronte di una irregolarità contributiva, il dipendente ha la possibilità di esperire un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. Infatti, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali, potendo agire per la condanna al pagamento l'INPS, il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla “posizione contributiva” ossia del “diritto all'integrità della posizione contributiva” al quale l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale, quale comportamento potenzialmente dannoso.

Ne consegue che il dipendente ha sempre un interesse qualificato a proteggere, sul piano contrattuale, la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato (art. 38 co. 2 Cost.) al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge.

La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.

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