Imposte pagate all'estero: è obbligatorio produrre una attestazione dell'autorità fiscale estera?
05 Agosto 2024
Un contribuente è lavoratore dipendente di un istituto di credito e viene distaccato all'estero. Per evitare la doppia imposizione, indica il credito per le imposte pagate all'estero al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Egli ha consegnato all'intermediario la seguente documentazione come prova del credito: la dichiarazione dei redditi presentata all'estero, l'attestazione dei compensi percepiti rilasciata dal datore di lavoro, il CUD e il prospetto di calcolo del credito. È, altresì, obbligatorio produrre una certificazione dell'autorità fiscale estera attestante la definitività delle imposte assolte oltreconfine? Il sistema tributario italiano prevede per le persone fisiche un principio generale di tassazione (cd world wide taxation principle) contenuto nell'art. 3 del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR) in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti: ciò comporta che, qualora il reddito prodotto all'estero dal contribuente residente sia assoggettato a tassazione anche nel paese estero, si verifica un fenomeno di doppia imposizione. Al fine di eliminare tale fenomeno, per i soggetti che operano anche all'estero, la normativa sia italiana che convenzionale ha previsto il metodo del credito d'imposta, in base al quale l'imposta pagata all'estero dal contribuente residente è detraibile dall'imposta dovuta sul medesimo reddito nel paese di residenza. Tale disciplina è contenuta nell'art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) il quale stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Le relative disposizioni si occupano, poi, di indicare le modalità di calcolo della detrazione prevedendo che: — se il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. Viene, comunque, prevista la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo). — se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione — tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero —e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Nel caso prospettato, la documentazione consegnata all'intermediario può considerarsi idonea a dimostrare il pagamento in via definitiva delle imposte assolte all'estero, trattandosi, peraltro, di un sistema di prelievo caratterizzato da ritenuta alla fonte in quanto lavoratore dipendente. La disciplina di riferimento non richiede, infatti, un'apposita dichiarazione da parte dell'autorità fiscale estera circa la definitività del prelievo, avendo in ogni caso il contribuente prodotto certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera (cfr circolare AE n. 9/E del 5 marzo 2015). |