La tassazione dei dividendi percepiti dall'estero

La Redazione
02 Agosto 2024

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Verona nella sentenza 29 luglio 2024, n. 321 si è pronunciata sul tema del riconoscimento del credito per le imposte pagate sui dividendi percepiti dall'estero, e ha fornito chiarimenti sulla possibilità (o no), per il contribuente, di ottenere un rimborso delle somme versate. Nel fare ciò la Corte ha richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 1 settembre 2022, n. 25698.

Il contribuente che percepisce dividendi dall'estero non potrà mai ottenere rimborsi nel nostro Paese ma solo, al più, compensare quanto dovuto in Italia con quanto pagato all'estero. Nell'attuale quadro normativo in cui, manca un'alternativa alla tassazione dei redditi di capitale idonea a consentire l'utilizzo del credito di imposta derivante dal pagamento all'estero di una parte delle imposte, escludere, comunque, la detraibilità delle imposte pagate nel paese della società partecipata finirebbe per determinare una disparità di trattamento ingiustificabile tra residenti in relazione alla circostanza occasionale del luogo di pagamento dei dividendi e non sostituibile da un diverso metodo di tassazione non previsto in alcun modo dalla legge con l'effetto di penalizzare il percettore di utili per il solo fatto di risiedere in un paese diverso da quello in cui sono distribuiti.

La Corte comprende che attraverso il sistema ipotizzato, l'Erario italiano (luogo di residenza del contribuente e di erogazione dei servizi a suo favore) verrebbe ad essere penalizzato percependo una imposta inferiore a quella pagata al paese di distribuzione degli utili (con probabili effetti distorsivi sull'allocazione del risparmio) ma ciò è diretta conseguenza della mancata previsione di un regime alternativo di tassazione a richiesta del contribuente presupposto per rendere non deducibili le imposte pagate all'estero.

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