Inconvenienti e prospettive di riforma dell’art. 171-bis c.p.c.

09 Agosto 2024

Il contributo affronta il problema della doverosità del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e la connessa questione della decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., anche alla luce del recente schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022.

Inquadramento

L'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli art. 102, comma 2 c.p.c., art. 107 c.p.c., art. 164, comma 2, 3, 5 e 6 c.p.c., art. 167, comma 2 e 3 c.p.c., art. 171,  comma 3 c.p.c., art. 182 c.p.c., art.  269, comma 2 c.p.c., art. 291 c.p.c. e art. 292 c.p.c.

Nello stesso provvedimento il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato.

Il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice è garantito dalla previsione secondo cui le stesse possono essere trattate nelle successive memorie integrative previste dal nuovo art. 171-ter c.p.c.  

Nel caso di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., il giudice, ove necessario, fissa la nuova udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorreranno i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.  per il deposito delle memorie integrative.

In assenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti indicati nell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., il giudice conferma o differisce la data della prima udienza, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

Obbligatorietà del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

L'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente nella norma in commento («pronuncia», «indica», «conferma o differisce») induce a ritenere che sussista un espresso obbligo di pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (in senso critico cfr. Capponi, 2).

La doverosa adozione di tale provvedimento si correla alla necessità di orientare la successiva attività difensiva delle parti e di consentire alle stesse di avere piena conoscenza degli adempimenti futuri.

Il decreto in questione, quindi, deve essere adottato anche solo per confermare o differire l'udienza fissata in citazione (Menchini-Merlin, 586).

In questa prospettiva, si è affermato che, sebbene il comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c. non richiami il termine di 15 giorni previsto dal comma 1, il provvedimento di conferma o di differimento della prima udienza deve essere pronunciato entro lo stesso termine, in funzione della tutela del diritto di difesa delle parti (Cossignani, 10).

A tal riguardo, è importante evidenziare che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d. lgs. n. 149/2022 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, nel riscrivere totalmente l'art. 171-bis c.p.c., prevede al comma 1 che: «Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio».

Secondo la Relazione illustrativa, la riformulazione del primo comma «ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto».

Quindi, il correttivo evidenzia nel primo comma della norma, autonomo rispetto all'attuale testo, la doverosità dell'attività di controllo del giudice nella fase delle verifiche preliminari(Salvaneschi, 1).

Le conseguenze dell'omessa o tardiva emissione del decreto

L'attuale formulazione dell'art. 171-bis c.p.c. non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa pronuncia del decreto.

Purtroppo, tale eventualità non è di difficile verificazione.

Innanzitutto, anche se l'introduzione della fase delle verifiche preliminari è espressiva della volontà del legislatore di consentire l'approdo della causa all'udienza di trattazione “depurata” di eventuali vizi processuali, la consistente mole di contenzioso gravante sugli uffici giudiziari può rendere difficoltoso il controllo sulla regolarità del contraddittorio e sulla validità degli atti prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Oltre a ciò, non può neppure escludersi, come autorevolmente osservato, che il giudice rimandi volontariamente alla prima udienza lo svolgimento di tali verifiche, in attesa della completa definizione del thema decidendum con il deposito delle memorie integrative (Capponi, 2).

Considerato il carattere meramente ordinatorio del termine previsto dal comma 1 dell'art. 171-bis c.p.c. (Delle Donne, 294), è ragionevole supporre che i poteri contemplati dalla norma possano essere esercitati dal giudice anche nel corso della prima udienza ex art. 183 c.p.c., in conformità alle «diverse regole che presiedono al rilievo delle eccezioni» (Bove, 6).

E' evidente che l'approdo della causa alla prima udienza senza il preventivo svolgimento delle verifiche preliminari può determinare la duplicazione delle attività previste dagli art. 171-ter c.p.c. e art. 183 c.p.c., con conseguente allungamento dei tempi del processo.

Ciò chiarito, occorre chiedersi quali siano le conseguenze derivanti dalla tardiva emissione (o comunicazione) del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

A riguardo, si è osservato che tra la scadenza del termine assegnato al giudice per lo svolgimento delle verifiche preliminari e quello riservato alle parti per il deposito della prima memoria integrativa è riconosciuto a queste ultime un termine a difesa che va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 29 giorni, a seconda del tempo di adozione del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. 

In questo caso, al fine di evitare la riduzione del termine minimo per il deposito della prima memoria integrativa, sarebbe opportuno il differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (Cossignani, 10).

Riflessi della mancata o tradiva emissione del decreto sulla decorrenza per il termine di deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

E' importante chiedersi se la mancata o tardiva emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. incida sulla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina, i termini per le tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. decorrono a partire dall'udienza fissata nell'atto di citazione, secondo la sequenza procedimentale stabilita dalla legge, a prescindere dalla pronuncia del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. (Capponi, 2; Consolo, 224; in senso difforme cfr. Iannicelli-Angelone, 154).

Questa tesi valorizza la previsione secondo cui i termini per il deposito delle memorie integrative decorrono dalla data della prima udienza (v. art. 163-bis, ultimo comma c.p.c.; art. 171-bis c.p.c.; art. 269, ultimo comma, c.p.c.), l'univocità del dato letterale dell'art. 171-ter c.p.c. nonché il raffronto con la disciplina previgente contenuta nell'art. 183 c.p.c. (l'art. 171-ter c.p.c. prevede che le parti «possono» depositare le memorie integrative, mentre il previgente art. 183 c.p.c. stabiliva che il giudice, se richiesto, «concede» alle parti i termini di cui al comma 6) (Luongo, 6 ). 

Tale impostazione è condivisa da alcuni Tribunali (cfr. Protocollo di intesa tra il Tribunale di Palermo e l'Ordine degli Avvocati di Palermo del 1 marzo 2023).

Su questa linea, si è escluso che la parte che non abbia depositato le memorie per aver confidato sulla necessità dell'emissione del decreto per la decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c. possa presentare l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. (Trib. Bologna 17 maggio 2024 n.1466).

Questa conclusione è conforme alla decisione delle Sezioni Unite secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2019, n. 4135) (in arg. Luongo, 8).

Secondo una diversa impostazione, la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative è subordinata alla pronuncia del decreto exart. 171-bis c.p.c. o, ad ogni modo, all'autorizzazione del giudice.

Tale ricostruzione valorizza il carattere obbligatorio del decreto ex art. 171-bis c.p.c., il quale, come accennato, deve essere emesso dal giudice anche per la mera conferma dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione.

Su questa linea, in alcuni provvedimenti si è affermato che i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. non decorrono in assenza del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Trib. Treviso, 25 gennaio 2024; Trib. Pistoia, 22 settembre 2023), in altri si è rilevata la necessità che il giudice “conceda” i predetti termini (Trib. Piacenza, 1 maggio 2023), anche successivamente alla celebrazione della prima udienza (Trib. Bologna, 23 giugno 2023).

La soluzione offerta dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022

Come accennato, lo schema correttivo, attraverso la riscrittura dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., ha rafforzato la previsione dell'obbligatorietà della pronuncia del decreto.

Tuttavia, la doverosità dell'attività di controllo del giudice nella fase delle verifiche preliminari non è accompagnata dalla previsione di una sanzione espressa (Luongo, 10).

Eppure dall'esame della nuova formulazione dell'art. 171-bis c.p.c. sembra emergere che il legislatore abbia cercato di risolvere il problema in esame attraverso la previsione secondo cui i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. non decorrono senza la pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Tale conclusione è confermata dalla Relazione illustrativa, la quale ha messo in evidenza che la modifica in oggetto «ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio».

In base alla nuova previsione, le parti non rischieranno di incorrere in decadenze dipendenti dall'affidamento in ordine alla necessità dell'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. per il decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. Allo stesso tempo, si evita il deposito delle memorie integrative prima dell'adozione, da parte del giudice, di possibili provvedimenti sananti previsti dall'art. 171-bis c.p.c.

L'intervento correttivo (in base al testo attualmente disponibile) non regola, tuttavia, le conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Come accennato, considerati i carichi di lavoro dei tribunali, non è certo infrequente che il giudice non riesca a rispettare i termini di legge per lo svolgimento delle verifiche preliminari.

La questione non è di poco conto perché, in base alla nuova formulazione dell'art. 171-bis c.p.c., i termini per il deposito delle memorie integrative si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella stabilita dal giudice istruttore a norma dell'art. 171-bis c.p.c.

Inoltre, l'intervento correttivo non prevede lo slittamento dei termini per il deposito delle memorie integrative nel caso di tardiva pronuncia del decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Ebbene, in quest'ultimo caso, al fine di evitare la riduzione del termine minimo per il deposito delle memorie integrative, il giudice dovrebbe disporre sempre il differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., a prescindere dall'adozione di provvedimenti sananti (Bove, 10), soprattutto nel caso di rilievo d'ufficio di questioni rilevanti per la decisione della causa, le quali possono essere trattate dalle parti nelle memorie integrative.

Diversamente, ove si giungesse alla prima udienza senza l'emissione del decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c. e senza il deposito delle memorie integrative, il giudice dovrebbe fissare una nuova udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale si computeranno i termini per il deposito delle memorie integrative, che decorreranno dalla pronuncia del provvedimento conclusivo delle verifiche preliminari, il quale potrebbe essere adottato anche all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

Ciò inevitabilmente determinerà un allungamento dei tempi del giudizio.

Riferimenti

  • Bove, La trattazione nel processo ordinario di primo grado tra riforma Cartabia, intervento della Corte costituzionale e annunciato “correttivo”, in judicium.it, 13 giugno 2024;
  • Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in giustiziacivile.com, 26 ottobre 2022;
  • Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume II. Il processo di primo grado e l’impugnazione delle sentenze, XIIIª ed., Torino, 2023, p. 221 ss.;
  • Cossignani, Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario, in giustiziainsieme.it, 22 febbraio 2023;
  • Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in AA.VV., La riforma Cartabia del processo civile, Tiscini (a cura di), Pisa, 2023, 289 ss.;
  • Iannicelli-Angelone, La fase introduttiva e di trattazione nella cognizione di rito ordinario in primo grado dinanzi al tribunale, in “Il processo civile dopo la riforma Cartabia”, Didone-De Santis (a cura di), Padova, 2023, 133 ss.;
  • Luongo, Note sulla decorrenza dei termini ex art. 171-ter c.p.c., in judicium.it, 29 marzo 2024;
  • Masoni, Riforma processo civile: verifiche preliminari e valorizzazione del decreto di fissazione dell’udienza, Focus in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 22 marzo 2023;
  • Menchini - Merlin, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 2, 578 ss.;
  • Salvaneschi, Luci e ombre nello Schema di decreto legislativo correttivo e integrativo delle disposizioni processuali introdotte con la riforma Cartabia, in judicium.it, 4 aprile 2024.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario