Accoglimento della domanda subordinata: quando l’attore è parzialmente soccombente?

La Redazione
22 Agosto 2024

La Cassazione individua l’unica ipotesi in cui l’attore, nonostante l’accoglimento della domanda in via subordinata, può essere dichiarato parzialmente soccombente.

Nel caso di specie, Tizia citava in giudizio Caia poiché questa, dopo aver stipulato con l'attrice una servitù di passaggio, aveva recintato la parte restante della propria proprietà non gravata da servitù, rendendo difficoltoso il passaggio con l'auto di Tizia. Pertanto, quest'ultima chiedeva la rimozione del muretto con risarcimento danni e, in subordine, l'ampliamento ex art. 1051 c.c. della propria servitù. Il Tribunale rigettava tutte le domande, mentre la Corte d'appello confermava il rigetto delle domande in via principale, ma accoglieva la domanda subordinata relativa all'ampliamento della servitù ai sensi dell'art. 1051, primo comma, c.c. Pertanto, la Corte d'Appello poneva a carico di Tizia 4/5 delle spese di lite dei due gradi di giudizio, compensando il resto tra le parti. Ricorreva in Cassazione Tizia, dolendosi di questa determinazione delle spese di lite a fronte dell'accoglimento della sua domanda subordinata e quindi della sua sostanziale vittoria della controversia.

Sul punto, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: qualora il giudice, rigettata la domanda principale, accolga quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, ossia fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi.

Nel caso di specie, data l'evidente autonomia delle domande proposte dall'attrice (1. rimozione del muretto con risarcimento danni; e 2. ampliamento della servitù), il giudice di secondo grado ha correttamente individuato la soccombenza reciproca delle parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di Tizia in quanto infondato, confermando la sentenza resa in secondo grado.

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