Esente da registro la sentenza civile che dichiara la divisione inter partes di un immobile fra ex coniugi

La Redazione
22 Agosto 2024

L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, prevista dall’art. 19 della l. n. 74/1987, riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare distinzione alcuna tra atti relativi al procedimento di separazione o divorzio e atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio: in questo senso vanno equiparati agli accordi di divisione le sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi.

Un tribunale, con due sentenze, pronunciava rispettivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi per poi stabilirne le condizioni di divorzio, senza assumere alcun provvedimento di assegnazione di un immobile che rimaneva nella disponibilità di entrambi. Successivamente l'ex marito chiedeva lo scioglimento della comunione su detto immobile rivolgendosi ad altro Tribunale il quale, disposta la richiesta divisione, assegnava a lui la piena proprietà del cespite e contestualmente lo dichiarava obbligato a versare in favore dell'ex moglie una somma pari alla metà. L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione relativamente alla mancata registrazione della sentenza civile applicando l’imposta di registro con aliquota proporzionale al 9% calcolata sull’imponibile. Uno degli ex coniugi impugnava la ripresa fiscale e chiedeva l’annullamento dell’avviso di liquidazione imposta invocando il regime di agevolazioni fiscali previsto dalla lex specialis (art. 19, l. 74/1987). I giudici di primo grado convalidavano l’operato dell’Ufficio ritenendo i benefici fiscali relativi esclusivamente agli accordi conclusi dai coniugi e non per la definizione di una lite fra ex coniugi, già separati e divorziati, per cui lo scioglimento della comunione immobiliare rientrerebbe nel regime ordinario di tassazione. Di diverso avviso i giudici d'appello che hanno concluso per la riforma della sentenza.

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