Pignoramento di crediti professionali
29 Agosto 2024
Massima Il creditore di un professionista che fa parte di una associazione professionale con la quale ha stipulato un contratto di ripartizione degli utili può pignorare il credito del predetto professionista nei confronti del cliente nelle le forme del pignoramento preso terzi, a nulla rilevando il mandato che il professionista abbia conferito alla associazione professionale per l’incasso del compenso o l’obbligo assunto di riversare detti compensi, rimanendo - in assenza di un atto formale di cessione del credito - la titolarità del credito in capo al professionista-debitore. Il caso Una Banca, allegando di essere creditrice nei confronti di un Professionista in forza di decreto ingiuntivo, procedeva al pignoramento presso terzi del credito da questo vantato nei confronti di una Società per quale il Professionista ricopriva il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale. La terza pignorata rendeva dichiarazione negativa asserendo che, in realtà, il Professionista svolgeva la propria funzione nell’interesse dell’Associazione professionale della quale faceva parte. Di qui, l’iniziativa dell’istituto di credere di convenire in giudizio sia il Professionista che la Società terza pignorata per ottenere l’accertamento della qualità di creditore del Professionista (debitore della Banca) nei confronti della Società terza pignorata per compensi dovuti quale Sindaco e, quindi, dell’obbligo della predetta Società di disporre delle somme in favore della Banca attrice (creditrice, a sua volta, del Professionista). Il Tribunale di Bologna riconosceva in capo alla Società terza pignorata la qualità di debitrice del Professionista, atteso che – secondo il Giudice di prime cure – l’Associazione professionale non si sostituisce ai singoli professionisti nei rapporti con i clienti, né, nel caso di specie, era stata provata alcuna cessione alla Associazione professionale del credito avente ad oggetto il compenso del professionista (sorto nei confronti della Socie ). La Società terza pignorata impugnava la decisione del Tribunale avanti la Corte d’Appello bolognese. La Corte d’appello accoglieva il gravame osservando che l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute può a queste attribuire legittimazione a contrarre all’esterno e ad essere titolari di rapporti giuridici e che, nel caso di specie, benché venga in rilievo il principio della personalità della prestazione che connota il contratto d’opera professionale, è comunque configurabile la titolarità del credito per la prestazione di sindaco del singolo associato in capo all’associazione. Secondo la Corte di merito, quindi, la Banca non avrebbe assolto l’onere, che incombe sul creditore-pignorante, di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo pignorato Avverso la sentenza d’appello la Banca pignorante ricorreva in Cassazione. La questione La questione posta all’attenzione della Suprema Corte concerne la pignorabilità, nelle forme del pignoramento presso terzi, dei compensi spettanti ad un professionista da parte di un cliente nel caso in cui detto professionista faccia parte di una associazione professionale. La Suprema Corta è stata chiamata a valutare la rilevanza verso i terzi, in questo caso verso il creditor creditoris, degli accordi tra il professionista e l’associazione e, in specie, dell’obbligo del primo di versare alla seconda i compensi incassati dai clienti o della delega dell’associazione all’incasso dei corrispettivi dovuti dai clienti al professionista. Le soluzioni giuridiche La sentenza in commento, richiamando un precedente della stessa Corte tra le medesime parti del giudizio (cfr. Cass 12 gennaio 2023 n. 16475) affronta la questione posta dal ricorso secondo sotto due aspetti, il primo concerne la fonte del credito di cui si tratta nel caso di specie (compenso per attività di sindaco), la seconda concerne propriamente la titolarità del detto credito. In ordine al primo aspetto la Suprema Corte parte da un assunto, tanto evidente, quanto determinante: il conferimento di incarico di sindaco da parte della società è avvenuto al singolo professionista e, come evidenziato dal precedente richiamato, ai sensi dell'art. 2397 c.c. solo una persona fisica può ricoprire detto ruolo, quindi solo il professionista può rendere la prestazione di opera intellettuale tipica dell'organo di controllo sociale. E, naturalmente, solo la società della cui nomina dell'organo di controllo si tratta può nominare il proprio sindaco. L'originaria titolarità del credito per il compenso, pertanto, era (e poteva essere solo) in capo al debitore-professionista, unico idoneo a riceve l'incarico. Su questa premessa, si innesta la seconda parte del ragionamento degli Ermellini che riguarda la (eventuale) successiva modifica dal lato soggettivo del credito di natura pecuniaria per diritto al compenso. Viene posta una distinzione affatto scontata tra il trasferimento della legittimazione all‘esercizio del credito, ferma la titolarità sostanziale dello stesso, che si realizza ad esempio tramite un contratto di mandato e il trasferimento della titolarità del credito, mediante la cessione. In questo secondo caso il contrato di cessione costituirebbero il titolo del credito in capo al cessionario. Nel caso di specie il professionista è associato di una associazione professionale rispetto alla quale, da statuto, ha assunto l'obbligo di versare i compensi professionali ricevuti dai clienti. Trattasi, osserva la corte, di mero obbligo interno inopponibile ai terzi e non incidente sulla titolarità del credito da compenso professionale. La clausola statutaria non integra, infatti, una cessione del credito che resta in capo al professionista, né la titolarità viene incisa da una eventuale delega all'incasso che fosse conferita una mera delega all'incasso. Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha evidenziato la permanenza in capo al professionista - debitore del credito da compenso professionale da cui deriva la possibilità per il creditor creditoris – la Banca, appunto – di agire esecutivamente con il pignoramento presso terzi nei confronti della società per la quale il professionista svolge l'incarico di sindaco. Osservazioni Per comprendere la portata della decisione in commento, ad avviso di chi scrive, occorre muovere su due, diverse, direttrici. La prima attiene alla fonte del credito del professionista: questo, infatti, svolge per la società il ruolo di sindaco. Il presupposto – che viene esplicitato nella succitata sentenza tra le medesime parti è che per legge solo una persona fisica possa rivestire il ruolo di sindaco. La soluzione non è affatto pacifica in dottrina e accanto a chi nega che il Codice Civile si riferisca a società o associazioni (Ambrosini, Le «società di revisori contabili» nella nuova disciplina del controllo legale dei conti, in Gco, 1996, I, 942), vi è chi è favorevole all'estensione (Campobasso, Diritto commerciale, Torino, 2002, 409). Né è dirimente la qualifica del contratto come di opera intellettuale, fermo che la legge consente di avvalersi di ausiliari e professionisti, ai sensi dell'art. 2332 c.c.. Ciò che pare essere il punto centrale del caso esaminato è la titolarità di detto contratto, a prescindere dalla qualificazione dello stesso, che appartiene al sindaco professionista come persona fisica e implica, quindi, che solo in capo ad egli possono dirsi sia l'obbligazione di eseguire la prestazione, che la titolarità del credito alla controprestazione pecuniaria costituita dal compenso. Ed è questa la seconda, fondamentale, direttrice del ragionamento della Corte di Cassazione, che astrae dalla fattispecie in esame per occuparsi della titolarità del credito. Invero, occorre riprendere lo scopo e l'oggetto iniziale dell'indagine: la pignorabilità del credito del professionista verso il proprio cliente. La possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata il credito vi è in tanto in quanto possa dirsi che detto credito appartenga al debitore (la Banca) e, dal lato passivo, abbia quale debitor debitoris il soggetto destinatario del pignoramento. Ed allora se la titolarità del credito è e permane in capo al soggetto che ha stipulato il contratto per l'incarico professionale (di sindaco), il solo appartenere ad una associazione e l'assunzione di obblighi verso questa non può in alcun modo mutare detta titolarità. Peraltro, la Suprema Corte tratta:
Questa seconda ipotesi non “sposta” nemmeno una facoltà legata al credito, ma fa sorgere una diversa e separata obbligazione in capo al professionista nei confronti dell'associazione, che resta necessariamente interna e priva di rilievo verso i terzi. Il primo caso, invece, come correttamente osserva la Corte, certo non implica certo mutamento dall'alto attivo della titolarità del credito, tuttavia, legittima il mandatario a pretendere il pagamento verso il debitore che quindi si trova a dover pagare un soggetto diverso e forse questa circostanza un momento di frizione in fase esecutiva potrebbe farlo sorgere. Il punto è che creditore sostanziale resta il mandante e che il debitore, benché a conoscenza del mandato, può pagare con effetto liberatorio sia al mandatario che al mandante e, quindi, ben può essere coinvolto come terzo debitore nell'esecuzione. |