Assegno con clausola di intrasferibilità: è legittimo apporvi la dicitura "per conoscenza e garanzia"?
02 Settembre 2024
Massima Si configura – per violazione dell'art. 43 RD 1736/1933 (c.d. legge sugli assegni) - la responsabilità solidale della banca trattaria e della banca negoziatrice verso l'emittente l'assegno allorquando si proceda al pagamento a favore di persona diversa dal prenditore che effettua la dichiarazione di «conoscenza e garanzia» su un titolo di credito munito di clausola di intrasferibilità. Il caso Un soggetto proponeva ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di aver tratto su un istituto di credito due assegni bancari muniti di clausola di non trasferibilità ed emessi all'ordine “mio proprio”, rivolgendosi ad altra persona affinché il depositasse sul conto corrente di esso ricorrente acceso presso altra banca; tuttavia, tali titoli – ancorché muniti di detta clausola che ne limitava la circolazione – venivano direttamente incassati dalla persona a cui il medesimo ricorrente aveva conferito tale mandato, apponendo agli stessi la dicitura “per conoscenza e garanzia”. Pertanto, il ricorrente chiedeva che venisse emesso il provvedimento monitorio – sul presupposto che si fosse venuta a configurare una violazione dell'art. 43 RD 1736/1933 – nei confronti della banca trattaria e di quella negoziatrice, quali responsabili in solido nei confronti dell'emittente per l'illegittimità del pagamento intervenuto a favore della persona che si era presentata all'incasso dei due assegni apponendo agli stessi la suddetta clausola “per conoscenza e garanzia”. Veniva, conseguentemente, emesso il richiesto decreto ingiuntivo nei confronti delle due banche e, decidendo sull'opposizione formulata da entrambe le banche destinatarie dell'ingiunzione, il Tribunale la rigettava, ravvisando la sussistenza della responsabilità solidale della banca trattaria e di quella negoziatrice attesa, considerando irrilevante l'apposizione della dicitura “per conoscenza e garanzia”. Il gravame proposto dalle banche soccombenti era rigettato dalla Corte di appello, con sentenza confermativa di quella di primo grado, risultando condivisibile il percorso logico-argomentativo-giuridico seguito dal Tribunale. Di seguito, la banca trattaria proponeva ricorso per cassazione che è stato rigettato con l'ordinanza in commento, mediante la quale si è rilevata l'esattezza un punto di diritto della soluzione adottata con la sentenza di appello impugnata in sede di legittimità, peraltro – come evidenziato – confermativa di quella di primo grado. La questione La questione – invero particolare - che è venuta viene in rilievo nella specifica controversia ha riguardato la valutazione sulla legittimità o meno dell'apposizione della dicitura “per conoscenza e garanzia” sugli assegni bancari i quali siano stati preventivamente emessi con l'apposizione della clausola di intrasferibilità, prevista dall'art. 43 RD 1736/1933 e, quindi, sulla configurabilità, o meno, nell'ipotesi di incasso da parte di soggetto di assegni caratterizzati dalla suddetta dicitura “per conoscenza e garanzia”, della responsabilità solidale tra banca trattaria e banca negoziatrice. La soluzione giuridica Con l'ordinanza in commento la Corte di cassazione - nel respingere il ricorso formulato dalla banca negoziatrice – ha ritenuto sussistente tale incompatibilità e, di conseguenza, configurabile la responsabilità solidale tra le due suddette banche, stante la violazione del menzionato art. 43 RD 1736/1933. Tanto sulla scorta dell'argomento essenziale che – siccome l'apposizione della clausola di intrasferibilità degli assegni trasforma l'assegno di credito in titolo a legittimazione invariabile (con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso) – non è consentito, e quindi è illegittimo, l'inserimento nella circolazione dell'assegno della dicitura “per conoscenza e garanzia”, la quale può essere utilizzata solo con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore. Pertanto, qualora un assegno venga tratto con la suddetta clausola di intrasferibilità, con conseguente preclusione della sua circolazione ordinaria tramite girate, il suo incasso mediante l'apposizione della indicata dicitura “per conoscenza e garanzia” (la quale è assimilata ad una girata) concreta la violazione dell'art. 43 RD 1736/1933. Sulla scorta di tale inquadramento generale, la Corte di cassazione ha dichiarato – con il provvedimento qui in esame – inammissibile il primo motivo per essersi l'impugnata sentenza di appello uniformata alla giurisprudenza di legittimità sulla questione appena richiamata e ha, invece, ravvisato l'infondatezza del secondo motivo, con il quale era stata contestata la possibile sussistenza della responsabilità solidale tra banca trattaria e banca negoziatrice. Con riferimento al primo aspetto ha evidenziato che la responsabilità del banchiere nel pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore non è in alcun modo scriminata dall'apposizione sul titolo, ad opera di chi incassa, della clausola "per conoscenza garanzia" tenuto conto che il regime di intrasferibilità degli assegni, nei termini previsti dall'43 RD 1736/1933, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione della circolazione sia sul piano cartolare che con riferimento alla cessione ordinaria, con la conseguenza che, ai fini della regolarità dell'incasso e della responsabilità della banca la clausola deve aversi per non apposta. Con riguardo al secondo aspetto la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di appello, procedendo ad un apprezzamento di merito adeguatamente motivato (e, perciò, insindacabile in sede di legittimità), ha legittimamente individuato la corresponsabilità sia della banca trattaria, sia della banca negoziatrice, pervenendo ad attribuire pari responsabilità causale (poiché – sul piano causale – la condotta della banca trattaria doveva considerarsi equiparabile a quella della banca negoziatrice). Inoltre, la Suprema Corte ha condiviso la soluzione raggiunta dal giudice di secondo grado, il quale - sempre con congrua valutazione di merito - aveva rinvenuto la corresponsabilità, la misura 50%, anche della banca trattaria, per aver omesso qualsiasi tipo di controllo in stanza di compensazione, circa l'effettivo destinatario del pagamento, nonostante l'evidente anomalia del titolo (in quanto recante una clausola, quella "per conoscenza e garanzia", non prevista dal RD 1736/1933 e, comunque, connotata da una marcata ambiguità in ordine alla sua funzione). Osservazioni L'ordinanza in discorso si lascia particolarmente apprezzare per l'adeguata ricognizione operata sulla disciplina e i limiti della circolazione dell'assegno bancario connotato dall'apposizione della clausola di intrasferibilità, ma soprattutto per aver – come posto in risalto - rimarcato la sua incompatibilità con l'inserimento della dicitura “per conoscenza e garanzia”all'atto del suo incasso (siccome, per l'appunto, da considerarsi, in tale ipotesi, utilizzata per finalità estranee alla sfera del suo legittimo uso). A tal proposito, si osserva che tra i mezzi idonei di identificazione all'atto della presentazione dell'assegno per l'incasso nella prassi bancaria si ricorre frequentemente anche all'intervento di un fidefaciente che apponga la sua firma sul titolo "per conoscenza e garanzia" del legittimato cartolare, laddove appunto il cassiere non conosca personalmente il portatore dell'assegno e non sia possibile - o non sia ritenuta sufficiente - l'identificazione mediante documenti di riconoscimento. Il ricorso a questo sistema alternativo consente, comunque, di far fronte all'esigenza di soddisfare il principio secondo cui deve risultare dal titolo in quale modo si sia proceduto all'identificazione del portatore. In tal senso sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito ha affermato costantemente che la clausola "per conoscenza e garanzia" (non implicante una natura negoziale) non è volta al trasferimento dell'assegno né costituisce una formula aggiuntiva di un negozio di girata, ma svolge - di regola - la funzione di identificazione del portatore dell'assegno e di garanzia da parte di chi la sottoscrive, superandosi possibili limitazioni relative alla legittimazione ad esigerne l'importo. Pertanto, la dicitura “per conoscenza e garanzia”, pur venendo apposta sul titolo, non è sicuramente fonte di un'obbligazione cartolare. Il ricorso al predetto procedimento di identificazione permette al banchiere di assolvere l'onere di avvalersi di un identificatore noto e degno di fede (non costituendo condizione di regolarità dell'identificazione la solvibilità o la qualità di "cliente" di chi vi procede), potendosi configurare diversamente la propria responsabilità per l'inesatta identificazione, mentre la persona che procede all'identificazione potrebbe essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., solamente del danno causato da un accertamento incompleto od inesatto, non assumendo – come detto - con la sua dichiarazione un'obbligazione cartolare (neanche sotto forma di garanzia, per cui non può parlarsi neppure di avallo, e ciò perché l'intervento del fidefaciente si realizza al momento della presentazione dell'assegno allorquando il trattario, procedendo al rituale pagamento, determina l'estinzione del titolo, venendo a difettare lo stesso presupposto di una qualsiasi garanzia per l'adempimento delle obbligazioni in esso indicate). Se, invece, la banca si avvale della presentazione di persona affidabile, è ipotizzabile esclusivamente l'obbligo risarcitorio del presentatore discendente dalla certificazione dell'identità non conforme al vero; in questo caso viene a configurarsi un fatto illecito che implica la configurazione degli estremi di una forma di responsabilità extracontrattuale non soltanto nei confronti del destinatario della dichiarazione inveritiera di riconoscimento ma di chiunque altro abbia subito danno in dipendenza di essa, secondo un rapporto eziologico. È, tuttavia, importante rilevare che, nella pratica, alcune volte il ricorso all'apposizione della dicitura “per conoscenza e garanzia" viene utilizzato impropriamente, ovvero allo scopo di superare le limitazioni apposte alla trasferibilità dell'assegno. Così avviene, ad esempio, proprio nell'ipotesi – oggetto del caso affrontato nell'ordinanza in questione - del pagamento di assegno bancario non trasferibile ottenuto non dalla persona cartolarmente legittimata (di cui il terzo abbia solo reso possibile l'identificazione), ma dallo stesso apparente identificatore, che, apposta formalmente la suddetta dicitura sul titolo dopo la firma (vera o apocrifa) del prenditore, incassa direttamente la somma in esso indicata. In questa fattispecie la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) ha chiarito che la clausola in discorso si atteggia come una surrettizia girata piena in violazione della disposizione di non trasferibilità, sicché l'istituto trattario viene ad effettuare il pagamento a persona non legittimata cartolarmente, con la derivante conseguenza della non liberatorietà dell'adempimento ex art. 43 RD 1736/1933 e la necessità della banca di eseguire nuovamente la prestazione a favore del vero titolare (senza che sia indispensabile alcuna indagine sulla diligenza della stessa banca nell'attività di identificazione del portatore del titolo) oltre alla configurazione dell'obbligo di sopportare le conseguenze pregiudizievoli causate dalla propria condotta (ivi comprese quelle determinate dalla inconsistente garanzia prestata dal dichiarante). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dal citato art. 43 RD 1736/1933, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso, mentre non è legittimo l'inserimento nella circolazione dell'assegno del sottoscrittore di esso "per garanzia e conoscenza", in quanto in tal caso la clausola verrebbe utilizzata con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore, in violazione del disposto del predetto art. 43, e tale condotta è idonea a determinare una responsabilità a carico della banca. Più specificamente è stato sottolineato che la girata per l'incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola “per conoscenza e garanzia”, apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l'art. 43 c. 1 RD 1736/1933, ed obbliga la banca negoziatrice, nell'esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell'evento (proprio come aveva deciso la Corte di appello nella vicenda giudiziale qui esaminata, con sentenza confermata dalla Corte di cassazione). Rimane, in ogni caso, salvaguardato il diritto del trattario di rivalersi nei confronti del sottoscrittore della clausola in esame con riferimento agli effetti negativi derivatigli dall'aver consentito l'ultronea circolazione di assegno non trasferibile, considerandosi, infatti, che, in questo caso, il firmatario viene ad assumere nei confronti della banca un'obbligazione extracartolare ed autonoma di garanzia, assimilabile quasi ad una specie di fideiussione. Giurisprudenza:
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