Sì all'agevolazione prima casa anche senza il formale accatastamento delle unità accorpate
29 Agosto 2024
Una contribuente acquistava con benefici prima casa due porzioni di fabbricati di civile abitazione da ristrutturare e che nel rogito si era impegnata ad unificare. Alla scadenza del triennio l’Agenzia delle Entrate effettuava un’interrogazione ma i beni non risultavano ancora accatastati come unificati. In risposta alle richieste dell’Ufficio, la contribuente produceva documentazione contenente modello SCIA “alternativa” e fotografie degli immobili a riprova del sostanziale accorpamento. L’Ufficio emetteva, quindi, avviso di liquidazione scaturente dal disconoscimento dell’agevolazione non ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente in quanto la prova più idonea è l'attestazione di avvenuta variazione catastale (necessaria, peraltro, anche per consentire future compravendite). I giudici di primo grado, nel decidere di accogliere il ricorso, hanno ricordato come l'agevolazione in parola sia riconosciuta anche nel caso di acquisto di distinte unità immobiliari confinanti, purché si proceda all'unificazione dei locali per costituire un'unica unità abitativa non di lusso. La stessa Corte di legittimità ha svincolato l’accertamento del riconoscimento dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa dall'effettiva operazione di fusione catastale di due unità immobiliari. I giudici "del riesame" hanno confermato la sentenza ritenendo parimenti che la contribuente avesse compiutamente dimostrato di aver effettuato i lavori di unificazione degli immobili, catastalmente separati al momento dell’acquisto, entro i tre anni dall’acquisto. |