Limiti dell’efficacia probatoria fino a querela di falso del verbale dell’ufficiale giudiziario

La Redazione
04 Settembre 2024

La Cassazione fa il punto sui limiti dell'efficacia probatoria fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. di un atto pubblico, nel caso di specie di un verbale di sopralluogo di alcuni tecnici comunali.

Tizio e Caia convenivano il Comune di La Salle avanti al Tribunale di Aosta proponendo querela di falso avverso un verbale di sopralluogo redatto da alcuni tecnici comunali, riguardante la presenza di un terrapieno la cui parte superiore era arretrata rispetto al confine con il mappale. Secondo gli attori, la falsità consisteva nel fatto che la distanza effettiva fosse doppia rispetto a quella indicata nel verbale. Il Tribunale rigettava la querela di falso e compensava le spese di lite. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello competente, che sottolineava come nel verbale non vi fosse in realtà il benché minimo elemento che consentisse di ritenere che la distanza del terrapieno dal confine fosse stata nuovamente e direttamente misurata dai tecnici comunali, i quali si limitavano a dare atto delle risultanze di precedenti sopralluoghi. Tizio e Caia ricorrevano in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., secondo cui «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso … delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti».

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando la correttezza della sentenza resa in secondo grado, poiché l'art. 2700 cc considera provati fino a querela di falso i fatti (e quindi le situazioni di fatto) che il pubblico ufficiale personalmente verifica. Inoltre, la Cassazione ha statuito che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c.: quindi, non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2019, n. 20214). La Suprema Corte, infine, ha precisato che l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non possa estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali (cfr. Cass. Civ. sez. un. 24 luglio 2009 n. 17355).

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