La postergazione è applicabile anche alle s.p.a. chiuse

La Redazione
09 Settembre 2024

Il Tribunale di Venezia si è pronunciato in tema di condizioni per l'applicabilità dell'istituto della postergazione di un finanziamento, ai sensi dell'art. 2467 c.c.

L'art. 2467 c.c., pur essendo stato dettato per le s.r.l., viene ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche alle società di capitali che ne replichino la struttura, come ad es. le s.p.a. "chiuse", caratterizzate da compagine sociale ristretta o familiare o da dimensioni limitate e quindi da un assetto organizzativo tale da consentire al socio finanziatore di disporre delle medesime informazioni di cui dispone il socio di una s.r.l.

La postergazione è un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

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