Ruralità della piscina indipendente dalla classificazione catastale

La Redazione
13 Settembre 2024

L'attribuzione del requisito della ruralità ad un immobile strumentale (nella specie una piscina) è un dato unicamente oggettivo e non dipende dalla qualifica del possessore o dalla classificazione catastale, ma dalla destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento dell’attività agricola (nel caso di specie agrituristica).

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento che è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di alcuni contribuenti che sono comproprietari di terreni agricoli e fabbricati in essi ricompresi nonché soci di una società semplice che conduce in affitto i medesimi terreni e fabbricati, destinati ad un'azienda agricola e agrituristica. Tra i beni affittati alla società vi è anche una piscina, originariamente accatastata in categoria D/6 ma con procedura partecipata Docfa i proprietari avevano proposto la categoria catastale D/10 chiedendo il riconoscimento della ruralità del bene in questione. L'Ufficio, con l'avviso di accertamento rifiutava la richiesta di ruralità della piscina in quanto autonoma e non legata a nessun fabbricato e quindi non strumentale all'attività agricola. I contribuenti impugnavano l'avviso evidenziando che, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.lgs. n. 557 del 1993, convertito dalla l. n. 133 del 1994, il carattere della ruralità è riconosciuto anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate all'agriturismo. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze dei contribuenti e l'Ufficio proponeva appello ribadendo che una piscina non può avere carattere rurale se accatastata autonomamente. I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo il requisito della ruralità del bene perché soddisfatti entrambi i requisiti previsti dalla l. n. 96 del 2006: lo svolgimento di un'attività agrituristica e la strumentalità dell'immobile rispetto a tale attività.

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