L’attuazione della Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
17 Settembre 2024
Premessa Nella Gazzetta europea del 16 dicembre 2022 è stata pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo o del Consiglio nota come Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). La Direttiva (per un commento alla Direttiva si veda il commento di Sottoriva-Cerri, La nuova Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)) è stata recepita dal nostro Paese con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 212 del 10 settembre 2024. Per quanto non diversamente indicato, il Decreto Legislativo entra in vigore il 25 settembre 2024. Il recepimento della Direttiva, che sarebbe dovuto avvenire entro il 6 luglio 2024, è stato preceduto da una consultazione pubblica avente per oggetto uno schema di Decreto Legislativo curata dall'Ufficio V – Direzione V del Dipartimento del Tesoro – e conclusasi il 18 marzo scorso. Si analizzano di seguito i principali aspetti relativi al nuovo adempimento relativo alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Le classi dimensionali di imprese soggette alla nuova normativa relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità L'art. 3 del Decreto Legislativo in commento prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Ai fini della predisposizione dell'informativa societaria sulla sostenibilità su base individuale, l'art. 2 del Decreto in commento individua come segue le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250. Non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo in commento le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea. Rientrano invece nell'ambito dei soggetti destinatari della nuova normativa i seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica: a) imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2 -bis, del medesimo Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parla mento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. La rendicontazione societaria di sostenibilità a livello individuale e a livello consolidato L'articolo 3 e l'articolo 4 del Decreto Legislativo in commento sono dedicati rispettivamente all'informativa che dovrà essere fornita dalle imprese (rendicontazione societaria di sostenibilità su base individuale) e dai gruppi di imprese in materia di sostenibilità (rendicontazione di sostenibilità su base consolidata). Le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione devono includere: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; 3) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; 5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive; c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità; d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo; f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione Europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione Europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g). Il comma 3 dell'articolo 3 precisa che i soggetti obbligati devono indicare le procedure attuate per individuare le suddette informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo devono includere informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi. Il successivo comma 4 prevede che “ove applicabile” siano fornite: - informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura; - riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Le imprese devono comunicare le informazioni di cui sopra in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29-ter della Direttiva 2013/34/UE. La direzione dell'impresa deve informare i rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e deve discutere con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Il parere dei rappresentanti dei lavoratori deve essere comunicato, se del caso, ai pertinenti organi di amministrazione, direzione o controllo. Per quanto attiene alla rendicontazione societaria di sostenibilità su base consolidata, l'art. 4 del Decreto Legislativo in commento individua nelle società madri di un gruppo di grandi dimensioni il soggetto obbligato a predisporre la stessa. A tal fine per gruppo di grandi dimensioni si intendono gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La verifica del superamento dei limiti numerici di cui sopra può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento. I principi di rendicontazione di sostenibilità di riferimento La Direttiva (UE) 2022/2464 individua un insieme di principi di rendicontazione di sostenibilità attraverso l'introduzione di un apposito Capo 6 bis nella Direttiva 2013/34/UE rubricato “Principi di rendicontazione di sostenibilità” e prevede (all'art. 29-ter) che la Commissione dell'Unione Europea adotti atti delegati che integrino la Direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Nel corso del 2023 è stato emanato il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023, contenente i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), rettificato successivamente in data 19 aprile 2024 e in data 18 giugno 2024. I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano: - le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della Direttiva 2013/34/UE relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità; - la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. I principi europei di rendicontazione di sostenibilità – in particolare - illustrano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità: a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali: i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra; ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici; iii) le risorse idriche e marine; iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare; v) l'inquinamento; vi) la biodiversità e gli ecosistemi; b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani: i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità; ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza; iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance: i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità; ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale; iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali; iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying; v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese. L'art. 10 del Decreto Legislativo in commento, in merito ai profili di responsabilità in relazione alla garanzia che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal Decreto medesimo, prevede che competa agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto in commento e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea. L'affidamento dell'incarico per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità Il Decreto Legislativo in commento dispone che l'assemblea delle società, su proposta motivata dell'organo di controllo: - conferisca l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e - determini il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo in commento che siano enti di interesse pubblico (EIP) o enti sottoposti a regime intermedio (ESRI), l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata in precedenza ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio. È previsto che la società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale debbano informare tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendiconta zione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale dell'incarico, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi. Il Decreto prevede altresì che l'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. d-bis) e 4, comma 3-ter), nonché, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3. L'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità L'articolo 8 del Decreto Legislativo in commento è dedicato alle “Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità”. L'articolo prevede che un apposito soggetto, denominato “revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato”, appositamente incaricato, esprima con apposita relazione (prevista dall'art. 14-bis del d.lgs. n. 39/2010), le proprie conclusioni in merito:
Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'art. 14-bis del predetto Decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. E' previsto che, successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'art. 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico sia finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole. In merito ai principi da applicare per il rilascio della attestazione, il Decreto Legislativo in commento prevede all'art. 9 talune modifiche al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 precisando che i principi che dovranno essere utilizzati sono i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilità. Per quanto attiene al contenuto della relazione di revisione, il Decreto Legislativo in commento modifica come segue l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 come di seguito indicato:
ed introduce il nuovo art. 14-bis dedicato al contenuto della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità come di seguito indicato:
Il Decreto Legislativo in commento prevede che, fino all'adozione dei principi da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione sia svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Le modifiche alla normativa relativa al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e le modifiche alla relazione sul governo societario La Direttiva (UE) 2022/2464 modifica l'art. 39 della Direttiva 2006/43/CE prevedendo che gli Stati membri possano consentire che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile (che nella normativa del nostro Paese sono attribuite al Collegio sindacale nel modello c.d. “tradizionale” di amministrazione e controllo degli enti di interesse pubblico) relative alla rendicontazione di sostenibilità e relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità siano svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo complesso o da un organo specifico istituito dall'organo di amministrazione o di controllo (in argomento sia consentito il rinvio al contributo dal titolo "Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall'art. 19 del d.lgs. 39/2010: riflessioni in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell'unione europea", in Riv. Dott. Comm., Anno LXII Fasc. 1 – 2011). In sede di recepimento della Direttiva, il nostro Paese ha modificato come segue le attribuzioni del Comitato come di seguito indicato:
Le modifiche al contenuto della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis TUF La nuova normativa relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità ha impatti anche sulla relazione prevista dall'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza (TUF, d.lgs. n. 58/1998; per ulteriori approfondimenti sul contenuto della relazione c.d. “di cance” si veda Commentario delle Società, diretto da L. Nazzicone, II Edizione, 2024). Il contenuto della citata relazione viene modificato dal Decreto Legislativo in commento come di seguito riportato:
Entrata in vigore della nuova normativa Il Decreto Legislativo in commento prevede che, all'art. 17 che, le nuove disposizioni si applicano in maniera graduale come di seguito indicato: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), n. 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. Il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (25 settembre 2024). |