Irretroattiva l’esclusione soggettiva da Irap

La Redazione
19 Settembre 2024

I giudici tributari lombardi, con la sentenza 24 maggio 2024, n. 1445, hanno confermato l'irretroattività della novella di cui alla legge di Bilancio 2022 – che ha escluso da Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali nonché arti e professioni – in linea con la risposta data dall'allora Commissione finanze della Camera dei deputati ad un'interrogazione parlamentare.

Una contribuente, esercente la professione di promotore finanziario, impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973 delle dichiarazioni IRAP relative ai periodi d'imposta 2013 e 2014.

La ricorrente precisava di non essere soggetta all'imposta perché non era soddisfatto il requisito dell'autonoma organizzazione.

Ella aveva indicato di avere erogato compensi di lavoro autonomo per circa 9.000 euro nell'anno 2013 e di circa 20.000 euro nell'anno 2014 nonché di avere corrisposto canoni di leasing per circa euro 70.000 euro sia per il 2013 che per il 2014, sottolineando l'incidenza di detti costi sui ricavi.

I giudici tributari territoriali, applicando i principi consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità sui requisiti per il riconoscimento dell'autonoma organizzazione (Cass., sez. un., 26 maggio 2009, n. 12111 e Cass., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9451), hanno messo in evidenza come la contribuente si fosse soltanto limitata ad indicare l'incidenza dei suddetti costi sui ricavi, impendendo agli interpreti, di accertare la natura dei costi. In particolare, con riferimento alla soggettività passiva ai fini Irap, la Corte ha sottolineato come la contribuente non avesse dimostrato di essersi avvalsa di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive, essendo necessario valutarne l'effettiva natura, in quanto è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità: la costante presenza in tutti gli anni di imposta di un collaboratore poneva in capo alla contribuente l'onere di dimostrare se questi avesse mansioni esecutive e segreteria.

Non era stata, altresì, dimostrata la natura degli interessi passivi né fornita documentazione in merito alle spese sostenute per canoni di locazione finanziaria, omettendo così di soddisfare l'onere di dimostrare la carenza ab origine del requisito organizzativo del tributo. I giudici hanno, altresì, rigettato l'eccezione circa l'asserita retroattività della novella di cui alla legge di bilancio 2022 – che ha introdotto un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP – in quanto sarebbe una norma di interpretazione autentica e come tale avente efficacia retroattiva. La Corte tributaria non ha, sul punto, riconosciuto efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al primo gennaio 2022 in linea con quanto già precisato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati il 16 marzo 2022 (interrogazione 5-07710) per la quale: "all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma”.

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