Azione di responsabilità verso i sindaci e dies a quo del termine di prescrizione

La Redazione
24 Settembre 2024

Il Tribunale di Venezia ribadisce i principi in materia di prescrizione dell’azione di responsabilità, evidenziando le differenze dei termini di decorrenza tra le azioni esercitate nei confronti degli amministratori e nei confronti dei sindaci.

L'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive in cinque anni dalla percezione del danno da parte della società, secondo le norme generali.

Con riferimento alla responsabilità dei sindaci, non trova applicazione la disposizione specifica di cui all'art. 2393, comma 4, c.c., in base alla quale l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, non essendo applicabile ai sindaci. Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto è giustificato dal fatto che l'art. 2941, n. 7, c.c. prevede che la prescrizione sia sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, mentre la sospensione della prescrizione non opera tra società e sindaco, mentre questo è in carica.

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