Smart working: come si individua la competenza territoriale del giudice del lavoro?

25 Settembre 2024

Qual è il giudice del lavoro competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato che si svolgono esclusivamente presso l'abitazione del lavoratore o prevalentemente in smart working o in coworking?  

Premessa

Come noto l'art. 413 del c.p.c. prevede, al primo e al secondo comma, che: «Le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». Il secondo comma della norma anzidetta prevede tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato e sono i seguenti:

  • quello ove è sorto il rapporto
  • quello ove si trova l'azienda;
  • e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto).

La disposizione anzidetta appare riferirsi esclusivamente a dei luoghi dove si trova l'azienda o la dipendenza dove il lavoratore è addetto e, quindi, a luoghi “esterni” a quelli del domicilio del lavoratore.

Quale giudice del lavoro è, invece, competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato che si svolgono esclusivamente presso l'abitazione del lavoratore o prevalentemente in smart working o in coworking?  

La competenza per territorio per le controversie di lavoro subordinato dove il luogo di lavoro è l'abitazione o la dimora abituale del lavoratore: la giurisprudenza

Cass. civ., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 12907 ha stabilito che è  territorialmente competente il giudice del lavoro del Tribunale nel cui circondario vi è la residenza del lavoratore, ogniqualvolta il dipendente svolga la prestazione da casa e questa rappresenti una dipendenza dell'azienda.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: «Per ritenere se ci si trovi in presenza o meno di una "dipendenza aziendale", in un contesto legislativo e giurisprudenziale in cui è stato affermato che la nozione debba essere interpretata in senso estensivo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 luglio 2013, n. 17347), sia necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale. Orbene, in primo luogo va rimarcato che la ratio dell'art. 413 c.p.c., lì dove si è consentito che la competenza per territorio possa essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell'azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio, è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2019, n. 506; Cass. civ., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 6458): ciò è senza dubbio un dato da tenere presente nella fattispecie in esame».

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il lavoratore era un giornalista che svolgeva la propria attività lavorativa esclusivamente dalla sua abitazione, nella quale elaborava articoli giornalistici, trasmettendoli continuamente alla redazione. All'interno dell'abitazione riceveva poi i propri informatori e ogni direttiva della propria testata. In definitiva, la Cassazione ha interpretato come “elastico” il criterio della  "dipendenza", calibrato in relazione all'attività lavorativa svolta, ma pur sempre ossequioso dei presupposti di essere, in sostanza, un'articolazione della organizzazione aziendale destinata al conseguimento degli scopi propri dell'imprenditore, nella fattispecie in esame, appunto, l'abitazione del giornalista.

La decisione anzidetta si pone su un solco già delineato da precedenti decisioni, meno recenti, della Cassazione.

In particolare, Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2000, n.7489 ha stabilito che nelle controversie individuali di lavoro, il foro della dipendenza ex art. 413, comma 2 c.p.c.  può identificarsi nel luogo ove si trova l'abitazione del lavoratore, qualora presso la stessa sia rinvenibile quel minimo di beni aziendali necessari alla prestazione lavorativa. Si è affermato, infatti, che: «Ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la "dipendenza" dell'azienda può essere integrata da un complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico - economica, anche se il relativo locale coincida con l'abitazione del lavoratore e sia comunque nella disponibilità di quest'ultimo, purché sussista un collegamento funzionale con l'azienda datrice di lavoro, il quale collegamento è ravvisabile allorché tale entità sia destinata al perseguimento degli scopi imprenditoriali, in quanto centro di riferimento di rapporti giuridici imputabili all'azienda; questa possibile coincidenza tra abitazione del lavoratore e locale aziendale avente le connotazioni di "dipendenza"».

Un secondo orientamento della Suprema Corte ritiene, invece, che il concetto di “dipendenza aziendale” non sia elastico.

In particolare, Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 1999, n. 11586 ha stabilito che nel rapporto di lavoro subordinato privato il luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa assume particolare importanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., solo ove la prestazione sia collegata ad una vera e propria dipendenza dell'azienda, con la conseguenza che ove il lavoratore non sia addetto ad alcuna dipendenza può assumere rilievo ai predetti fini anche il luogo di conclusione del contratto.

Può dirsi, quindi, che la "dipendenza", quale criterio di collegamento per la determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro, vada intesa come il complesso di beni aziendali dotato di una individualità tecnico - economica e destinato al conseguimento degli scopi propri della sede aziendale e, pertanto, deve essere costituita da locali e attrezzature pertinenti all'azienda e non può essere identificata tout court con il domicilio del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 10 dicembre 1985, n. 6237).

Più di recente la Suprema Corte, con la decisione Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2023, n. 19023, ha ritenuto sussistente la “dipendenza aziendale” nel luogo di abitazione del lavoratore in smart working soltanto quando vi sia un collegamento “minimo” con l'organizzazione aziendale. Nel caso sottoposto dinanzi ai giudici della Cassazione il lavoratore svolgeva la propria attività in smart working indifferentemente presso la propria abitazione e in quella dei genitori senza  «la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale».

Di conseguenza, in assenza di puntuali allegazioni che caratterizzassero in qualche modo l'abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, la Cassazione ha ritenuto che tale criterio non potesse essere preso in considerazione ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.

Sono da considerarsi, invece, pacificamente delle dipendenze aziendali le attività di lavoro agile da hub o da centri di coworking, sebbene appaia problematico configurare il lavoro agile all'interno di strutture aziendali seppur, normalmente, più vicine ai luoghi di residenza dei lavoratori.

Conclusioni

La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte ritiene oramai che la nozione di "dipendenza" aziendale di cui all'art. 413 c.p.c.  vada intesa in senso lato, in armonia con la ratio legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa.

Di conseguenza, ai fini della determinazione della competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la "dipendenza" dell'azienda può essere integrata da un complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico - economica, anche se il relativo locale coincida con l'abitazione del lavoratore e sia comunque nella disponibilità di quest'ultimo, purché sussista un collegamento funzionale con l'azienda datrice di lavoro, il quale collegamento è ravvisabile allorché tale entità sia destinata al perseguimento degli scopi imprenditoriali, in quanto centro di riferimento di rapporti giuridici imputabili all'azienda.

Sussiste, quindi, la dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c. quando l'abitazione del lavoratore non sia soltanto il luogo di adempimento della propria prestazione lavorativa ma costituisca, in definitiva, una propaggine funzionale dell'azienda presso cui lavora il dipendente.

Diversamente, tale criterio di collegamento non potrà essere utilizzato per la “scelta” del giudice del lavoro territorialmente competente residuando, quindi, esclusivamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.