L’esecuzione delle decisioni dei soci di s.r.l. su materie di loro esclusiva competenza
26 Settembre 2024
A chi spetta, nelle S.r.l., l'esecuzione delle decisioni relative alle materie di competenza esclusiva dei soci? Il codice civile (art. 2479 c.c.) prevede che i soci decidano sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Le materie che sono in ogni caso riservate alla loro competenza - tale previsione è ritenuta inderogabile dalla dottrina (Cian) - sono l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Sempre secondo l'art. 2479 c.c. l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Se nell'atto costitutivo manca la predetta previsione e comunque con riferimento a specifiche materie oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. Salvo poi diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. La dottrina (Lener, Le competenze legali e statutarie dei soci, in A.A. Dolmetta, G.M.G. Presti (a cura di), S.r.l. Commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale. Giuffrè, 2011) ha evidenziato la circostanza che parte delle materie indicate dall'art. 2479 comma 2 come riservate ex lege alla competenza dei soci non potrebbero comunque essere attribuite agli amministratori in quanto afferiscono al controllo sull'attività gestoria: rientrano in tale categoria l'approvazione del bilancio, la nomina dei sindaci o del revisore e le modificazioni dell'atto costitutivo. La prassi notarile ritiene che la norma che attribuisce ad uno o più amministratori o a tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale il potere di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti, costituisce un elemento tipico del modello s.r.l. e quindi non può essere limitata dallo statuto. E' possibile però che lo statuto attribuisca ad una maggioranza meno qualificata di soci (ad esempio un decimo del capitale) o ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il potere di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti (massima Comitato Notarile Triveneto 2010 I.B.29). Con specifico riferimento all'esecuzione delle decisioni sulle materie che l'atto costitutivo riserva alla competenza dei soci, la prassi notarile ritiene che essa spetti al legale rappresentante della società o, in alternativa, all'amministratore incaricato dai soci purché vi sia una clausola che consenta questa delega (massima Cons. Notarile Firenze, Pistoia e Prato n. 60/2016). Sulla necessità, poi, di riservare alla competenza dei soci gli argomenti sui quali vi è una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, secondo la prassi notarile è lecito derogare con apposita clausola statutaria, sia in diminuzione che in aumento, alla quota di un terzo del capitale (massima Cons. Notarile Milano n. 79/2005). In conclusione, la risposta al quesito è nel senso indicato dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato (massima n. 60/2016 cit.): l'esecuzione delle decisioni sulle materie che l'atto costitutivo riserva alla competenza dei soci spetta al legale rappresentante della società o, in alternativa, all'amministratore incaricato dai soci, purché vi sia una clausola che consenta questa delega. |