Fondo intercluso se l’accesso alla via pubblica è ostacolato dalla legge o dalla PA

La Redazione
26 Settembre 2024

In materia di servitù coattiva di passaggio, rappresenta un impedimento ad usufruire dell'uscita sulla via pubblica il fatto che l'accesso sia precluso dalla legge o dalla pubblica amministrazione. Tale impedimento dev'essere provato dal soggetto che richiede la costituzione della servitù.

La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha accolto il ricorso di un proprietario di un terreno avverso una sentenza della Corte d'Appello di Brescia in materia di servitù di passaggio.

Nello specifico, il ricorrente adiva la Corte di Cassazione a causa della negata possibilità di costituire una servitù di passaggio per accedere alla via pubblica, indicando nel ricorso due motivi: la “violazione, falsa od errata applicazione” dell'art.132, comma 1, c.p.c., ritenuta non ammissibile dalla Cassazione e la “falsa od erronea applicazione” dell'art. 1051 c.c. considerata, invece, fondata e degna di nota.

Per dirimere la controversia, la Cassazione si è, pertanto, pronunciata sull'interpretazione del suddetto art. 1051 c.c., concentrandosi in particolar modo sul primo comma ed evidenziando come la mancanza d'accesso alla via pubblica renderebbe vano il diritto di proprietà e arrecherebbe anche un danno all'economia agricola in generale.

È utile evidenziare, secondo i Giudici, che il concetto di interclusione del fondo ricomprende sia le circostanze che comportino l'interclusione fisica sia quella giuridica (derivante da legge o da determinazioni della pubblica amministrazione) e che in entrambi i casi la prova dell'impedimento dev'essere fornita da chi agisce per la costituzione della servitù coattiva.

Alla luce di quanto sopra chiarito, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, enunciando i seguenti principi di diritto:

  • «in materia di costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi del primo comma dell'art. 1051 c.c., costituisce impedimento ad usufruire d'uscita sulla via pubblica la circostanza che un tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla pubblica amministrazione»;
  • «spetta a colui che richiede la costituzione della servitù dimostrare la giuridica impossibilità di accesso alla via pubblica; tuttavia, ove il consulente del giudice abbia escluso, sulla base degli accertamenti e delle informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, che dell'accesso l'interessato possa legittimamente fruire, non costituisce argomento che possa ribaltare una tale valutazione tecnica la circostanza che non consti essere stata presentata istanza per l'autorizzazione al passo carrabile».

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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