Fondo intercluso se l’accesso alla via pubblica è ostacolato dalla legge o dalla PA
26 Settembre 2024
La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha accolto il ricorso di un proprietario di un terreno avverso una sentenza della Corte d'Appello di Brescia in materia di servitù di passaggio. Nello specifico, il ricorrente adiva la Corte di Cassazione a causa della negata possibilità di costituire una servitù di passaggio per accedere alla via pubblica, indicando nel ricorso due motivi: la “violazione, falsa od errata applicazione” dell'art.132, comma 1, c.p.c., ritenuta non ammissibile dalla Cassazione e la “falsa od erronea applicazione” dell'art. 1051 c.c. considerata, invece, fondata e degna di nota. Per dirimere la controversia, la Cassazione si è, pertanto, pronunciata sull'interpretazione del suddetto art. 1051 c.c., concentrandosi in particolar modo sul primo comma ed evidenziando come la mancanza d'accesso alla via pubblica renderebbe vano il diritto di proprietà e arrecherebbe anche un danno all'economia agricola in generale. È utile evidenziare, secondo i Giudici, che il concetto di interclusione del fondo ricomprende sia le circostanze che comportino l'interclusione fisica sia quella giuridica (derivante da legge o da determinazioni della pubblica amministrazione) e che in entrambi i casi la prova dell'impedimento dev'essere fornita da chi agisce per la costituzione della servitù coattiva. Alla luce di quanto sopra chiarito, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, enunciando i seguenti principi di diritto:
(tratto da: dirittoegiustizia.it) |