No alla rimozione delle tubature di scarico del vicino

La Redazione
27 Settembre 2024

La Cassazione conferma la natura apparente di una servitù relativa alla tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente. L'insorgenza di tale servitù è, infatti, possibile per “destinazione del padre di famiglia”.

La vicenda da cui origina il caso in esame può essere così sintetizzata: il proprietario di un appartamento chiedeva la rimozione di tubature di scarico e di una botola di ispezione appartenente all'appartamento di proprietà della vicina. Quest'ultima, a sua volta, chiedeva il riconoscimento del diritto di servitù, sorto per "destinazione del padre di famiglia", a mantenere le opere dove si trovavano.

Il Tribunale accoglieva la domanda della donna, decisione poi confermata anche in appello.

Di qui, il ricorso in Cassazione dell'uomo, che contesta l'errata applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., sostenendo che le opere non erano visibili dal suo appartamento e che non erano presenti al momento della separazione dei due fondi.

La doglianza, tuttavia, è infondata. La Suprema Corte, infatti, afferma che, ai sensi degli articoli citati, le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.

Insomma: l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica «nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro» (Cass. n. 3556/1995).

Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, «in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo [fondo] in occasione dello svolgimento di lavori edili» (Cass. n. 14292/2017).

La Corte ha quindi concluso che l'apparenza delle opere era sufficiente per stabilire la servitù, rigettando il ricorso del condomino e condannandolo al pagamento delle spese di lite.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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