Successione delle leggi: criteri di applicazione del principio

La Redazione
30 Settembre 2024

Due persone, di cui una assegnataria di una causa popolare, convivono: alla morte dell’assegnataria, si applica la legge previgente (secondo cui il partner vivente avrebbe diritto all’assegnazione della casa dopo due anni) oppure la legge attuale (secondo cui ne avrebbe diritto dopo 5 anni)?

Tizio conviveva con Caia in una casa popolare di cui lei era assegnataria. Alla morte di Caia, il Comune di Foligno aveva dichiarato la decadenza di Tizio dalla fruizione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in applicazione della l.r. Umbria n. 15/2012, che nel 2012 aveva aumentato il periodo di convivenza necessario al convivente per ottenere l'assegnazione della casa da 2 a 5 anni. Tizio si era rivolto al Tribunale per richiedere l'annullamento di tale provvedimento, lamentando che – essendo la sua convivenza con Caia iniziata prima dell'entrata in vigore della norma – il Comune avrebbe dovuto applicare la legge antecedente e non quella del 2012. Il Tribunale respingeva il ricorso, sostenendo che - al momento dell'entrata in vigore della norma del 2012 (11 ottobre 2012) - non si erano compiuti i due anni di convivenza tra Tizio e Caia, quindi Tizio non aveva - a quella data - acquisito il diritto al subentro; inoltre, alla morte di Caia, non si erano compiuti i 5 anni dall'autorizzazione. La Corte d'appello confermava la decisione e Tizio ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando l'applicabilità della l.r. Umbria n. 15/2012, rilevando come alla data di entrata in vigore della modifica normativa il biennio di convivenza previsto dalla legge regionale previgente non era compiuto, di talché non risultava leso un diritto già acquisito. Difatti, ha statuito la Corte, il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati.

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