Sicurezza sul lavoro e patente a punti in edilizia: il regolamento attuativo e la circolare esplicativa dell’INLFonte: DM 18 settembre 2024 n. 132
02 Ottobre 2024
L'art. 27, d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, d.l. n. 19/2024, conv., con modif., in l. n. 56/2024, istituisce il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, demandando ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'individuazione delle modalità di presentazione della domanda e dei contenuti informativi della patente, i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, le modalità di recupero dei crediti decurtati e i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente stessa (art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. n. 81/2008). Al fine di rispettare la data di entrata in vigore, prevista per il 1° ottobre 2024 (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato un unico decreto, rendendo operativo il sistema di qualificazione tramite crediti, il cui testo viene esaminato, unitamente alla circolare esplicativa resa dall'INL, trattata insieme ai singoli articoli del Decreto: Art. 1 - Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente Ai fini del rilascio della patente in formato digitale le imprese ed i lavoratori autonomi, considerati tali anche le imprese individuali senza lavoratori, che operano fisicamente nei cantieri (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 81/2008; art. 1, comma 2, D.M. n. 132/24; circ. INL n. 4/24), presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale deve risultare il possesso dei seguenti requisiti: a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008; c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 1, D.M. n. 132/24). Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) e e) è attestato mediante autocertificazione (art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), mentre quello di cui alle lettere b), d) e f) viene attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Non devono chiedere il rilascio della patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (art. 1, comma 2, D.M. n. 132/24); sono esonerate dalla patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (art. 27, comma 15, D. Lgs. n. 81/2008; art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023). Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente: - per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti; - per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani (art. 1, comma 4 e comma 5, D.M. n. 132/24; circ. INL n. 4/24). Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro. L'accesso al portale gestito dall'INL avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso (art. 1, comma 2, D.M. n. 132/24). All'esito della presentazione della domanda di rilascio, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i seguenti contenuti informativi (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, D.M. n. 132/24): a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; c) data di rilascio e numero della patente; d) punteggio attribuito al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008; g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008. L'impresa o il lavoratore autonomo informano della presentazione della domanda il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito (art. 1, comma 6, D.M. n. 132/24). Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività lavorative, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, qualora sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti per ottenerne il rilascio (art. 1, comma 7, D.M. n. 132/24). Fino al 31 ottobre 2024, chiarisce l'INL, i soggetti interessati possono operare nei cantieri presentando una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, con obbligo, però, di chiedere il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data (circ. INL n. 4/24). Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo al rilascio, l'INL provvede alla revoca della patente (art. 27, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008; art. 1, comma 8, D.M. n. 132/24). La revoca, chiarisce l'Ispettorato, è comminata solo in caso di assenza iniziale dei requisiti dichiarati ed è rimessa alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali, chiamate ad un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo. Inoltre, la revoca non può prescindere da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti (circ. INL n. 4/24). Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente (art. 1, comma 9, D.M. n. 132/24). Art. 2 - Contenuti informativi della patente Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni: a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; c) data di rilascio e numero della patente; d) punteggio attribuito al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'art. 27, comma 8, d.lgs. n. 81/2008; g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 (art 2, comma 1, D.M. n. 132/2024). Alle informazioni contenute nella patente a crediti possono accedere, con modalità in via di definizione, i titolari della patente o loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il Responsabile dei lavori, i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 2, comma 2, D.M. n. 132/2024). Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente e, per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione ex art. 27, comma 8, d.lgs. n. 81/2008 e quelli definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale. Art. 3 - Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente L'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente in caso si verifichino nel cantiere infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, fino ad un massimo di dodici mesi (art. 27, comma 8, d.lgs. n. 81/2008). Nel decreto ministeriale si conferma che il provvedimento cautelare di sospensione è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 3, comma 1, D.M. n. 132/2024); esattamente, chiarisce INL, il provvedimento va rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico (circ. INL n. 4/2024), i quali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento (circ. INL n. 4/2024). La sospensione è obbligatoria, fatta salva una diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata, ad esempio nel caso in cui dalla cessazione delle attività in corso possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità (circ. INL n. 4/2024), in caso di infortuni, anche collettivi, che hanno determinato la morte di un lavoratore per un fatto illecito imputabile, a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, ad un suo delegato ovvero ad un dirigente, in sostanza a chi è titolare del potere di gestione all'interno del cantiere (art. 3, comma 2, D.M. n. 132/2024); se dall'infortunio deriva un'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, senza attendere esito delle indagini mediche affidate ai medici dell'INAIL, come quando il lavoratore perde un arto, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 14, d.lgs. n. 81/2008 o un sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) (art. 3, comma 3, D.M. n. 132/2024). Per quanto riguarda la “colpa grave”, l'Ispettorato precisa che essa rappresenta una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare: - “per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente; - per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori; - per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico” (circ. INL n. 132/2024). Al fine di accertare la sussistenza della violazione e della colpa grave l'Ispettorato può avvalersi dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 3, comma 2, D.M. n. 132/24), da cui ricavare, spiega l'INL, la prova sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente (circ. INL n. 4/24). La durata della sospensione, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive (art. 3, comma 4, D.M. n. 132/24). In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione (art. 3, comma 5, D.M. n. 132/24). L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici (art. 3, comma 6, D.M. n. 132/24). L'impresa destinataria del provvedimento cautelare di sospensione può proporre ricorso, con le modalità e termini analoghi a quelli previsti avverso i provvedimenti di cui all'art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 (art. 27, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008). L'INL chiarisce che “il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento. La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata. Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia. Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”. Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi” (circ. INL n. 4/24). Art. 4 - Attribuzione dei crediti Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti (art. 4, comma 1, D.M. n. 132/24), che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi (art. 4, comma 2, D.M. n. 132/24). Art. 5 - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori L'integrazione del punteggio della patente, anche con efficacia retroattiva al momento della presentazione della domanda, purché il titolare della patente fosse già in possesso del requisito (art. 5, comma 5, D.M. n. 132/24), avviene:
Se uno dei requisiti summenzionati è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione (art. 5, comma 5, D.M. n. 132/24). In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti (art. 5, comma 6, D.M. n. 132/24) I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 5, comma 7, D.M. n. 132/24). Art. 6 - Sospensione dell'incremento dei crediti L'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione avverso i provvedimenti di contestazione per le violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D. Lgs. n. 81/2008, a meno che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51, d.lgs. n. 81/2008 (art. 6, comma 1, D.M. n. 132/24; circ. INL n. 4/24). A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18, L. n. 689/1981 (art. 6, comma 2, D.M. n. 132/24). Art. 7 - Modalità di recupero dei crediti decurtati La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 10, d.lgs. n. 81/2008). È consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 (art. 27, comma 10, d.lgs. n. 81/2008). Il recupero dei punti persi è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, “nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL” (circ. INL n. 4/24), tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, d.lgs. n. 81/2008, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a), D.M. n. 132/24) (art. 7, comma 1, D.M. n. 132/24). Alle sedute della Commissione territoriale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del medesimo articolo 7, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti (art. 7, comma 2, D.M. n. 132/24). I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 7, comma 3, D.M. n. 132/24). Art. 8 - Ulteriori disposizioni In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario (art. 8, comma 1, D.M. n. 132/24). Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e ss. c.c. (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione) o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario (art. 8, comma 2, D.M. n. 132/24). Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al medesimo articolo 8 sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 8, comma 3, D.M. n. 132/24). Art. 9 - Copertura finanziaria Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare), comma 20, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del regolamento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 9, comma 1, D.M. n. 132/24).
Art. 10 - Entrata in vigore Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024 (art. 10, comma 1, D.M. n. 132/24). Decurtazione dei crediti L'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato:
Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave (art. 27, comma 6, d.lgs. n. 81/2008). Ai fini della decurtazione, sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive (art. 27, comma 7, d.lgs. n. 81/2008), riguardanti condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta, e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti (art. 27, comma 9, d.lgs. n. 81/2008). Regime sanzionatorio In mancanza della patente o del documento equivalente o con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, d.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D Lgs. n. 36/2023), per un periodo di sei mesi (art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008) |