Gli adeguati assetti aziendali e la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa alla luce del Correttivo-ter
03 Ottobre 2024
Gli adeguati assetti aziendali e i segnali di crisi L'obbligo per tutti gli imprenditori, che operano in forma societaria o collettiva, di dotarsi di assetti aziendali adeguati alle specificità dell'impresa è stato introdotto nel codice civile – art. 2086, comma 2, c.c. – dall'art. 375 d.lgs. n. 14/2019, e ne costituisce una delle principali novità, tant'è che avrebbe dovuto assurgere ad architrave del nuovo diritto della crisi d'impresa. L'adozione di detti assetti è, infatti, funzionale anche – e non solo – alla tempestiva rilevazione della crisi d'impresa in una prospettiva volta a consentire all'imprenditore di percepire i primi segnali e agire, senza indugio, per adottare le contromosse necessarie tese alla salvaguardia della continuità aziendale. Alla base di tale impostazione opera un principio, anticipato dal legislatore italiano e fatto proprio anche da quello europeo [Considerando 22 della Direttiva (UE) 2019/1023], che esprime l'esigenza di favorire l'emersione anticipata della crisi. Tuttavia, è opportuno rilevale come l'obbligo di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. non costituisca, di per sé, una novità assoluta nel panorama normativo italiano. La sua introduzione, infatti, risale al 1998 quando divenne cogente, seppur limitatamente, nei confronti delle società quotate (art. 149 T.U.F.) per poi essere esteso nel 2003, stante la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003), anche alle società per azioni. La novella di cui all'art. 2086 c.c. va dunque inquadrata nel contesto di un percorso – ancora in atto stante l'ultimo intervento normativo – iniziato nel 1998 e del quale tappa fondamentale corrisponde alla estensione del medesimo obbligo – sebbene, in tal caso, il legislatore abbia preferito adottare l'espressione “ misure idonee ” – anche nei confronti dell'imprenditore individuale. In particolare, all'art. 3 c.c.i.i. deve essere riconosciuto il merito di aver enfatizzato la natura finalistica del novellato obbligo, individuando negli adeguati assetti aziendali lo strumento per eccellenza in grado di rilevare tempestivamente i primi segnali di crisi. Nello specifico, il comma 3 dell'art. 3 c.c.i.i., contempla due eventi – potenzialmente pregiudizievoli per la continuità aziendale – che gli assetti aziendali, laddove adeguati, dovrebbero essere in grado di intercettare tempestivamente, ovvero:
In aggiunta, l'art. 3, comma 4, c.c.i.i. – che è stato interessato dall'ultimo intervento normativo – attribuisce rilevanza a una serie di “ segnali ”, utili per agevolare l'imprenditore nella rilevazione delle prime circostanze che potrebbero compromettere il prosieguo dell'attività d'impresa. Le novità del Correttivo-ter L'art. 3, comma 4, c.c.i.i.: la rilevazione dei segnali di “pre-crisi” Il Correttivo-ter, nel valorizzare l'esigenza di intercettare tempestivamente i segnali di crisi, è giustappunto intervenuto sull'art. 3 c.c.i.i., introducendo una modifica volta ad anticipare il più possibile, anche a una fase precedente alla manifestazione di una situazione di crisi, la rilevazione delle situazioni succitate. In particolare, l'ultimo intervento normativo ha avuto ad oggetto il primo periodo del comma 4 che nella sua nuova formulazione stabilisce come le situazioni di cui alle successive lett. a), b), c) e d): «Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3». Viene, dunque, specificato che i segnali di cui all'art. 3, comma 4, non sono indicatori di una crisi già in atto, ma - come si legge nella Relazione Illustrativa - «elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva». Tali considerazioni permettono di sottolineare come, nella visione del legislatore, gli adeguati assetti aziendali dovrebbero contraddistinguersi per un monitoraggio continuo, anticipato e incentrato, principalmente, sulla valutazione della salute finanziaria dell'impresa. Dopotutto nella stessa Relazione illustrativa si legge quanto segue: «l'imprenditore che si muove secondo le indicazioni fornite, agendo costantemente in via preventiva, evita la crisi e, se non vi riesce, ha maggiori possibilità di perseguire con successo il proprio risanamento». È possibile, dunque, ritenere che, alla luce dell'ultimo intervento normativo e della ratio ad essa sottesa, l'imprenditore, nel costruire assetti aziendali che siano adeguati, dovrà considerare e valutare la capacità dei medesimi di intercettare tempestivamente anche segnali di “pre-crisi”, i quali sono percepibili unicamente dall'imprenditore stesso e non dall'esterno. Il novellato art. 25-octies c.c.i.i. Il Correttivo-ter ha apportato alcune integrazioni anche l'art. 25-octies c.c.i.i. («Segnalazione dell'organo di controllo») che è bene richiamare, sebbene non direttamente connesse al tema degli adeguati assetti aziendali. Ai nostri fini, tenuto conto quanto sopra riportato (cfr. par. precedente), è opportuno rilevare che le segnalazioni provenienti dall'organo di controllo o dal revisore legale – quest'ultima ipotesi è una novità introdotta dal Correttivo-ter con intervento sullo stesso art. 25-octies – devono essere circoscritte a uno stato di crisi o di insolvenza dell'impresa e non ad uno di “pre-crisi”. A conferma di ciò si rinvia alla Relazione Illustrativa dove si legge che: «oggetto di segnalazione è l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi)». Ciò al precipuo scopo di prevenire «segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela». Entrando nello specifico, emerge che per favorire le segnalazioni “interne” viene chiarito come esse, se tempestive e accompagnate dalla vigilanza sull'andamento delle trattative, possono attenuare o escludere la responsabilità degli organi di controllo nei cui confronti sono state proposte azioni risarcitorie. Si tratta di stabilire quando una segnalazione può dirsi “ tempestiva ”. Il legislatore, all'evidente fine di contrastare il potenziale fenomeno di segnalazioni frettolose oppure tardive, ha previsto che esse possono considerarsi tali quando intervengono nel termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi. In ogni caso, occorre considerare che l'attenuazione o l'esclusione della responsabilità risulta subordinata al fatto che la conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. Conclusioni L'integrazione che ha interessato l'art. 3 c.c.i.i. è quella destinata ad avere un maggior impatto nella strutturazione degli assetti aziendali da parte dell'imprenditore. Da una prima lettura della norma, così come modificata, emerge l'interesse del legislatore a far sì che l'imprenditore si attivi il prima possibile per intercettare i primi segnali di crisi, se non addirittura di “pre-crisi”. Tale modifica dovrebbe incentivare l'imprenditore a monitorare costantemente gli indicatori finanziari e operativi così da intercettare eventuali squilibri e adottare misure correttive prima che la crisi emerga o, addirittura, si manifesti nella sua interezza. Si tratta, in tutta evidenza, di una sfida non semplice cui è chiamato l'imprenditore, il quale dovrà attrezzarsi a tal fine, tenuto conto che secondo la giurisprudenza formatesi in materia (Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022; Trib. Catanzaro, 31 gennaio 2024) l'obbligo di dotarsi degli adeguati assetti aziendali prescinde da un effettivo stato di crisi. Allo stesso tempo, è bene non trascurare il novellato art. 25-octies c.c.i.i. che incentiva le segnalazioni di crisi – e non di “pre-crisi” – provenienti dagli organi di controllo. Dopotutto, anche le modifiche apportate a tale articolo sono sintomatiche della maggiore rilevanza che si intende attribuire agli organi di controllo cui spetta, nella loro veste di “guardiani”, vigilare costantemente sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento. |