Tabelle millesimali: quando per la revisione non serve l’unanimità

La Redazione
04 Ottobre 2024

In materia di assemblea condominiale, il conferimento dell'incarico ad un tecnico per revisionare le tabelle millesimali non richiede l'unanimità dei condòmini se non si apporta una «diretta ed immediata modifica» alle stesse.

La Corte di Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sul quorum necessario per conferire ad un tecnico l'incarico di revisionare le tabelle millesimali, ha precisato in quali casi è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condòmini.

In particolare, nel caso in esame veniva contestata dall'attrice la delibera condominiale, adottata dalla maggioranza dei presenti, perché ritenuta in contrasto con quanto previsto dall'art. 69 disp. att. c.c. che sanciscono – in caso di modifica delle carature millesimali - l'approvazione unanime dei condòmini.

Il Tribunale respingeva tale impugnazione, ritenendo legittima la delibera, in quanto approvata con la maggioranza qualificata prevista ex art. 1136, comma 2, c.c.

I condòmini, infatti, come ben illustrato poi dalla Corte d'Appello, non intendevano operare una modifica immediata delle tabelle, ma conferire semplicemente un incarico finalizzato alla redazione di una bozza di revisione delle stesse. Invero, a tale tipo di delibera deve seguire una nuova assemblea condominiale per esaminare ed approvare (o respingere) l'elaborato tecnico commissionato.

Ad ulteriore comprova di ciò, sono stati presentati in giudizio l'oggetto dell'assemblea che espressamente prevedeva «Discussione e deliberazione circa la revisione delle tabelle millesimali e relativo incarico al tecnico», nonché il postumo verbale di assemblea di approvazione delle nuove tabelle millesimali.

In ogni caso, anche secondo i giudici di secondo grado, la delibera è stata approvata anche con la maggioranza qualificata, ossia con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresentava almeno un terzo del valore dell'edificio; «maggioranza idonea a modificare le tabelle millesimali».

L'unanimità è, infatti, richiesta solo se si ha intenzione di derogare alle disposizioni dell'art. 1123 c.c., che disciplina i criteri di riparto per le spese da sostenere per la conservazione e il godimento delle parti comuni.

La Corte messinese, evidenziando la natura meramente programmatica della delibera condominiale e richiamando anche la Cassazione sul punto, ha rigettato l'appello in linea con quanto stabilito in primo grado.

(tratto da: dirittoegiustizia.it)

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