Trasferimento della proprietà di un veicolo dopo il sinistro ed individuazione del soggetto legittimato a chiedere il risarcimento danni
09 Ottobre 2024
Se il diritto al risarcimento del danno subito da un bene mobile, mobile registrato ed immobile appartenga a colui il quale ne era proprietario al momento dell'evento ovvero se si trasferisca all'acquirente nel caso di successiva alienazione, è questione alla quale la Cassazione ha dato talvolta risposta affermativa e talaltra negativa, sino a quando le Sezioni Unite non hanno composto questo contrasto di giurisprudenza. Invero ad un orientamento per così dire restrittivo, che associava il diritto di credito alla titolarità della proprietà sul bene, con la conseguenza che al trasferimento del diritto reale doveva necessariamente accompagnarsi il diritto di credito, del quale l'acquirente diveniva titolare e legittimato a promuovere le eventuali azioni giudiziarie (Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2011, n. 21256; Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2008, n. 19307), se ne contrapponeva un altro che invece teneva ben distinto il diritto reale di proprietà dal diritto personale di credito, con la conseguenza che il titolare del diritto reale all'epoca dell'evento dannoso che avesse deciso – successivamente – di trasferirlo a terzi, avrebbe senz'altro mantenuto il diritto di natura risarcitoria se questo non avesse costituito oggetto di specifica cessione (Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24146; Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2009, n. 15744; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13960). Ebbene, le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento, affermando che «il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a colui che era proprietario di quest’ultimo al momento dell’evento dannoso, a meno che il credito risarcitorio non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione» (Cass. civ. sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Per le Sezioni Unite infatti «il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale». Indirizzo cui hanno dato continuità le Sezioni Semplici della stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2018, n. 13795) ed anche la giurisprudenza di merito (Trib. Brindisi, 15 aprile 2019, n. 628). In definitiva - ed il principio è valido per tutte le ipotesi di danni a beni, quindi anche quelli mobili iscritti in pubblici registri come i veicoli - legittimato a chiedere il risarcimento sarà sempre colui che era proprietario del bene al momento del danneggiamento mentre l'acquirente, che ne sia divenuto proprietario successivamente, potrà esercitare il diritto risarcitorio solo se detto diritto di credito è stato oggetto di apposita cessione. |