Canne fumarie e calcolo delle distanze legali
09 Ottobre 2024
I fatti di causa hanno origine dal ricorso depositato dai proprietari di due appartamenti siti al primo e secondo piano di uno stabile, con il quale chiedevano di essere reintegrati nel possesso delle rispettive unità immobiliari mediante abbattimento di tutte le opere eseguite al confine da una ditta di costruzioni, in violazione delle norme urbanistiche sulla distanza dei fabbricati e dei confini. I giudici di merito, affermarono che il pilastro individuato nella CTU, si trovava a una distanza inferiore a quella prescritta nella misura di 3 metri e che la canna fumaria, costruita a tutta altezza con una sporgenza di circa 86 centimetri, costituiva corpo di fabbrica computabile ai fini delle distanze. Contro la sentenza di appello, la ditta di costruzioni soccombente presentava ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in quanto i giudici di merito avevano erroneamente computato, ai fini delle distanze, la canna fumaria insistente sull'immobile considerandola costruzione. Tale computo aveva dunque, portato a sancire che il pilastro del fabbricato della società si trovava a distanza inferiore da quella richiesta per legge così da dover essere arretrato, nonostante la canna fumaria non potesse essere considerata “costruzione” ai fini del calcolo delle distanze, a causa delle sue limitatissime dimensioni e della sua funzione accessoria. Inoltre, le due pareti, non presentavano alcuna apertura, per cui la distanza andava computata dal muro perimetrale e non, come accaduto, dalla canna fumaria. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 873 c.c., esiste una unica nozione di costruzione, la quale non si identifica in quella di edificio, ma consiste in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo. Anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni costituiscono corpo di fabbrica computabile ai fini del calcolo delle distanze, giacché pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, mentre non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano una funzione meramente artistica, ornamentale, di rifinitura o accessoria come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili. In armonia con l'articolo di riferimento dunque, per la giurisprudenza di legittimità è pacifico che «tra gli sporti non computabili rientrino anche le canne fumarie, ancorché infisse al suolo e aventi i caratteri della solidità e stabilità, avendo esse valenza di mero accessorio di un impianto e non costituendo costruzione». Nel caso in esame, rileva il Collegio, la Corte d'appello ha analizzato solo la sporgenza della canna fumaria, nonostante avrebbe dovuto verificare anche le specifiche caratteristiche costruttive, evidenziato che dalla sentenza impugnata non risulta se si tratti di un mero tubo di ferro oppure di un manufatto in muratura. Si rende quindi necessario un rinvio alla Corte di appello competente, in diversa composizione. (tratto da: dirittoegiustizia.it) |