Negoziazione assistita obbligatoria e improcedibilità del giudizio

La Redazione
10 Ottobre 2024

Una società citava in giudizio il convenuto deducendo di aver eseguito presso lo stesso lavori di messa in opera di nuove montanti idriche fino alle unità private, a fronte di un determinato corrispettivo che, però, non era stato integralmente pagato. Di conseguenza, la società - previo accertamento del credito - chiedeva al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento dell'importo restante con vittoria di spese e competenze. Il convenuto si costituiva eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di negoziazione ex art. 3, d.l. n. 132/2014, rientrando la controversia nelle ipotesi in cui tale procedura è obbligatoria ai fini della procedibilità del giudizio.

Nell'ambito della negoziazione assistita obbligatoria, il Tribunale di Napoli ha stabilito che l'invito a concludere la convenzione, se non firmato dalla parte e autenticato dall'avvocato, non è valido per avviare legalmente la procedura; di conseguenza, il giudizio è improcedibile.

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