Incidente su strada statale per caduta massi e responsabilità per cose in custodia
17 Ottobre 2024
Per il Tribunale, la circostanza che il costone appartenga al Comune non esclude la responsabilità del convenuto che ha l'obbligo di assicurare la sicurezza della strada e delle sue pertinenze, andando esente da responsabilità solo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (si veda, con riguardo alla responsabilità per un sinistro causato da una frana proveniente da un terreno di proprietà di un terzo, Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2011, 15720). Nel caso di specie, l'Ente non avrebbe dovuto consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza prima aver adottato i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. La presenza del cartello di segnalazione pericolo caduta massi, unitamente all'esistenza di un muro di contenimento poco più avanti rispetto al luogo del sinistro, ma situato sulla medesima strada, nonché la presenza delle reti di contenimento sul costone dal quale era caduto il masso, sono tali da escludere il caso fortuito, al contrario dimostrando che la caduta dei massi era evento assolutamente prevedibile e che l'Ente aveva il dovere di fare tutto il possibile per impedirlo. Deve infatti evidenziarsi che le reti ricoprivano solo una zona del costone e che erano in parte danneggiate, non idonee a prevenire il verificarsi del sinistro. |