Rito del lavoro, decisione all’esito dell’udienza cartolare in epoca Covid: c’è l'obbligo del deposito telematico?

21 Ottobre 2024

Nell'ambito del rito del lavoro, all'esito dell'udienza a trattazione scritta secondo la legislazione "Covid", il giudice di merito ha l'obbligo di depositare telematicamente il dispositivo oppure no?

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo di deposito telematico del dispositivo della decisione resa all'esito dell'udienza cartolare tenuta con il rito del lavoro in luogo di quella pubblica in epoca di sospensione Covid.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2024, n. 17587

«Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. con modif. dalla l. n. 27/2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti».

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2024, n. 15993

«Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza».

Il contrasto

La pronuncia Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2024, n. 17587 si pone in inconsapevole contrasto con altra, quasi coeva, giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione della sussistenza, o meno, dell'obbligo di deposito telematico del dispositivo della decisione resa all'esito dell'udienza cartolare tenuta con il rito del lavoro, in luogo di quella pubblica, in epoca di sospensione Covid.

Secondo la citata sentenza, la sostituzione del rito ordinario (che, come è noto, prevede nel rito del lavoro l'obbligo per il giudice di leggere il dispositivo della decisione al termine della camera di consiglio successiva alla discussione della causa) con il rito cartolare a trattazione scritta (nella specie, prevista dai provvedimenti legislativi emergenziali per fronteggiare la pandemia da “Covid 19”) comporta, tra l'altro, che il giudice non abbia alcun obbligo di depositare in forma telematica il dispositivo della decisione nel giorno dell'udienza fissata per la discussione scritta.

E tanto perché la trattazione scritta, sostituendo l'oralità e l'immediatezza voluti dal legislatore del rito del lavoro ordinario, garantisce i diritti di difesa delle parti attraverso il deposito degli atti conclusionali in forma scritta; a tanto corrisponde, secondo la sentenza in commento, che la conoscenza dell'esito del giudizio nel rito cartolare è affidata alla comunicazione a opera della cancelleria dell'avvenuto deposito del provvedimento definitivo, giacché è da tale momento che decorre il termine per la proposizione dell'eventuale impugnazione. Da tanto discende che non è possibile identificare un obbligo per il giudice, equipollente a quello previsto nel rito del lavoro ordinario, di “sostituire” alla lettura del dispositivo in udienza il deposito dello stesso in via telematica nello stesso giorno della scadenza dei termini per il deposito delle memorie scritte (che nel rito cartolare “sostituisce” l'udienza orale di discussione). E ciò sia perché i provvedimenti emergenziali in epoca “Covid” nulla hanno previsto al riguardo, di talché non sarebbe possibile identificare la fonte dell'equiparazione della lettura in udienza con il deposito telematico del dispositivo, sia perché, come detto, a livello sistematico non si rinvenirebbe alcuna giustificazione nel comminare la grave sanzione di nullità delle sentenza per un'omissione che, in effetti, non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa delle parti, stante la circostanza - si ripete - che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del dispositivo, sicché l'omessa coincidenza di tale deposito con il giorno di “udienza” finisce per essere del tutto irrilevante.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dall'ordinanza Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2024, n. 15993, secondo cui l'effetto sostitutivo del rito a trattazione scritta rispetto a quello ordinario del lavoro si limita alla previsione del deposito degli atti processuali in forma scritta, in luogo di quelle attività che normalmente prevedono la forma orale. Nessuna previsione della legislazione emergenziale “Covid” consente di ritenere che la norma abbia inteso estendere la deroga delle previsioni del rito del lavoro oltre la mera sostituzione della forma di trattazione. Tanto comporta che, se l'udienza di discussione orale conclusiva del processo tenuto con il rito del lavoro è legittimante sostituita dal deposito delle memorie scritte entro il termine concesso dal giudice, in ciò si esaurisce l'effetto derogatorio previsto per fronteggiare l'emergenza sanitaria, senza che ulteriori e non previste deroghe possano essere ricostruite dall'interprete in via sistematica. Tanto comporta che, una volta che i termini per il deposito delle memorie scritte conclusive delle parti siano scaduti, il rito del lavoro deve continuare a essere rispettato, con la conseguenza che alla lettura del dispositivo in udienza va logicamente sostituita, in ossequio alla speditezza del rito, il deposito per via telematica del dispositivo reso dal giudice all'esito della deliberazione della causa che, ancora logicamente, non può che essere coeva alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. Da tanto ulteriormente consegue che, ove il giudice non provveda al deposito del dispositivo per via telematica nel giorno della scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali a opera delle parti, si verifica una nullità del tutto identica a quella che si verifica nel rito ordinario del lavoro qualora il giudice non provveda a leggere il dispositivo in udienza all'esito della discussione orale della causa.

La dottrina

Sul tema, si veda:

  • CARUSO G., La tradizione del principio di oralità nel processo civile e le innovazioni di seguito alla riforma ex d.lgs. n. 149/2022, in AA.VV., Diritto ed Economia tra tradizione e innovazione – Cedam, Wolters Kluwer – 2024, Vol. 21, pag. 210 e ss;
  • MARTINO R., Il processo civile di fronte all'emergenza: “accelerazione” del rito e tramonto del principio di oralità, in Il Processo, n. 1, 2023, p. 4.

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