Concordato preventivo biennale, assetti organizzativi adeguati e attività degli organi sociali

23 Ottobre 2024

In vista della scadenza, ormai prossima, per l'adesione al concordato preventivo biennale – fissata al 31 ottobre, il contributo analizza gli obiettivi dell'istituto e il possibile coinvolgimento degli organi sociali (c.d.a. e organo di controllo) nelle valutazioni di convenienza economica e finanziaria.

Premessa

Gli articoli 6-9 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” modificato, da ultimo, in data 5 agosto 2024, contengono le disposizioni generali in materia di concordato preventivo biennale (CPB) e, in particolare, con l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, prevedono che i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato possano aderire ad una proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Gli obiettivi del nuovo istituto e le analisi macroeconomiche effettuate ai fini della stima del maggior gettito fiscale

A regime è previsto (art. 7 del d.lgs. n. 13/2024) che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (di seguito indicato anche come “CPB”). L'Agenzia delle entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente elabora e comunica la proposta alla quale lo stesso può aderire entro la scadenza del termine di versamento delle imposte.

Come accennato, la disciplina del nuovo istituto si rivolge a due specifiche tipologie di contribuenti:

  • soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. “soggetti ISA”);
  • soggetti che aderiscono al regime forfettario, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della l. 23 dicembre 2014 n. 190, e successive modificazioni (c.d. “forfetari”).

Considerato che l'adesione al CPB avviene su base volontaria e ipotizzando che il contribuente che decide di aderire abbia razionalmente effettuato tale scelta in esito ad un ragionamento di tipo utilitaristico, le analisi svolte a livello parlamentare evidenziano che l'adesione dovrebbe avvenire:

  • nel caso in cui si ritenga che il CPB, considerati i possibili orizzonti di sviluppo della propria attività, possa garantire dei benefici economici;
  • al fine di usufruire della premialità offerta dall'istituto, declinabile anche in termini di minori oneri connessi alla gestione, da parte del contribuente, delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, alla riduzione delle occasioni di conflitto e dei conseguenti contenziosi.

Le analisi in sede di elaborazione del Decreto evidenziano, ulteriormente, l'esistenza di un meccanismo indiretto di incentivazione agli investimenti che verrà innescato dal regime del CPB. Infatti la proposta di concordato è volta a cristallizzare, in termini biennali, il reddito operativo prodotto dal contribuente. Conseguentemente, i contribuenti dovrebbero essere spinti ad effettuare investimenti che consentano di incrementare la loro redditività operativa, in modo da produrre un reddito effettivo maggiore di quello concordatario. Tale circostanza, oltre a produrre evidenti esternalità positive a favore degli stakeholder (esempio dipendenti, fornitori eccetera) dei contribuenti che aderiscono al CPB, dovrebbe avere positive ricadute in termini di gettito. Al comma 2 dell'art. 34 d.lgs. n. 13/2024 è, da ultimo, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. Secondo la relazione tecnica si deve, pertanto, ritenere che la limitazione della attività di accertamento nei confronti dei soggetti verosimilmente più affidabili sia adeguatamente controbilanciata dall'intensificazione dei controlli nei confronti di tutti gli altri.

Il possibile coinvolgimento degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale)

Tenuto conto di quanto in precedenza illustrato, e tenuto conto delle valutazioni di convenienza economica e finanziaria che dovranno essere fatte entro il 31 ottobre 2024, si ritiene che – in un contesto di modello di amministrativo c.d. “tradizionale” – e nell'ambito delle regole di efficaci corporate governance nonché di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sia opportuno che le società rientranti nell'ambito di applicazione del CPB:

  • effettuino un'attività istruttoria interna con il supporto dei propri consulenti esterni in merito all'eventuale adesione o meno al CPB;
  • procedano ad aggiornare i dati di preconsuntivo per l'esercizio 2024 e ad aggiornare i business plan per l'esercizio 2025 e 2026;
  • procedano ad effettuare un confronto tra le imposte IRES ed IRAP che si dovrebbero versare senza aderire al CPB e quelle che invece si pagherebbero aderendovi;
  • provvedano ad inserire in apposito punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dei dati relativi alle previsioni di chiusura dell'esercizio 2024 e di quelle 2025 e 2026 nonché l'eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo biennale al fine delle deliberazioni conseguenti.

Il Collegio sindacale, nell'ambito delle sue attribuzioni, sarebbe chiamato a vigilare affinché la società provveda ad una non superficiale valutazione dell'opportunità di aderire o meno alla proposta di concordato (ancorché, come noto, solo recentemente sia stato effettivamente possibile effettuare i conteggi sottostanti). Il Collegio dovrebbe poi vigilare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 13/2024, che la società adempia agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui all'art. 9-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50).

La regolarizzazione dei redditi non dichiarati nei periodi d'imposta 2018-2022

Analoghe considerazioni si ritiene possano essere svolte in merito alla possibilità di definire e regolarizzare in misura super-agevolata i redditi non dichiarati nei periodi d'imposta compresi tra il 2018 ed il 2022 introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 113/2024. Come evidenziato (Villante, Concordato biennale: i calcoli del ravvedimento entrano nel cassetto fiscale, su quotidianopiu.it) si tratta di una sorta di ravvedimento premiale per i redditi del passato, dedicato e predisposto esclusivamente a favore dei contribuenti ISA che aderiranno al CPB per gli 2024-2025. In tal caso sarà possibile fare emergere, in aggiunta ai redditi già dichiarati, ulteriore materia imponibile relativa agli esercizi 2018-2022 senza il pagamento di interessi e sanzioni.

Anche in questo caso, entro il 31 ottobre 2024, le società interessate dovranno decidere se aderire o meno alla sanatoria per il passato. Per accedere alla nuova sanatoria i contribuenti dovranno innanzitutto aderire al CPB entro il 31 ottobre in relazione al quale potranno versare imposte con aliquote ridotte - dal 3% al 15% - sui maggiori redditi dichiarati nel 2024 e nel 2025. Nel caso in cui si opti anche per il ravvedimento per gli anni pregressi, il contribuente dovrà dichiarare una parte della somma evasa compresa tra il 5% ed il 50% in base agli indici ISA dichiarati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, calcolata sulla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura prevista sulla base del punteggio ISA conseguito dal contribuente.

Anche in questo caso, opportuno appare quindi che l'eventuale versamento dell'imposta sostitutiva risulti da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione adeguatamente informato in argomento sulla base dell'attività istruttoria effettuata internamente dalla società.

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