Riconoscimento del credito dell’amministratore uscente nei confronti del condominio

La Redazione
24 Ottobre 2024

In quali casi l’amministratore ha diritto alla restituzione delle anticipazioni versate in favore del condominio?

Per anticipazione s'intende quella somma di denaro proveniente dal patrimonio dell'amministratore e utilizzata in favore del condominio. L'anticipazione è una pratica ancora diffusa sebbene il professionista, per legge, è obbligato a far transitare le somme ricevute su uno specifico conto corrente intestato al condominio.

Ad esempio, l'amministratore Tizio esegue le delibere dell'assemblea e, nei limiti del bilancio condominiale, “provvede autonomamente” a tutte le spese necessarie per la gestione delle parti comuni dell'edificio e dei relativi servizi. In alcuni casi, in mancanza di fondi presenti nella cassa del condominio, Tizio anticipa le somme e, di conseguenza, all’approvazione del rendiconto o al momento della cessazione dell’incarico, sorge la richiesta di restituzione.  A tal fine, l'onere probatorio dell'amministratore deve coordinarsi con la natura dell'incarico gestorio svolto. In pratica:

  • occorre dimostrare l'inerenza dei pagamenti anticipati alle obbligazioni contratte nell'interesse del condominio;
  • le anticipazioni devono essere fatte nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea, ovvero d'iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell'assemblea.

Pertanto, l'approvazione del consuntivo ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste specificamente indicate dall’amministratore. Diversamente:

  • l'amministratore non ha diritto a recuperare le anticipazioni qualora le spese anticipate non siano state approvate dall'assemblea;
  • il semplice saldo passivo a rendiconto, tra entrate ed uscite, non presuppone l'anticipazione dell'amministratore in quanto lo stesso potrebbe avere reperito i fondi altrove.

In conclusione, l'amministratore deve dimostrare di avere anticipato le spese in presenza di carenza di fondi sul conto corrente condominiale, quindi di avere sopperito con propri pagamenti, esibendo i bonifici o, comunque, i titoli attraverso i quali i pagamenti sono avvenuti. Sarà quindi una apposita delibera, votata a maggioranza, che consentirà all'amministratore di prelevare dalle casse del condominio i soldi necessari ai suddetti rimborsi spese. In caso contrario, cioè in assenza di prove contabili e di approvazione dell’assemblea, non sussiste il diritto al rimborso delle anticipazioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.