Permessi ex l. n. 104/1992: l’attività di assistenza può essere prestata anche “fuori dall’orario di lavoro”?
29 Ottobre 2024
Configura un'ipotesi di abuso dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, L. n. 104/1992 l'assistenza prestata al familiare disabile non nella fascia oraria del turno di lavoro? Dal testo dell'art. 33, co. 3, l. n. 104/1992 è possibile evincere una limitazione nel godimento dei permessi per assistenza del familiare disabile sotto un profilo prevalentemente soggettivo, incentrato sul rapporto esistente tra il caregiver ed il soggetto affetto da grave disabilità. La disposizione non regola, invece, il contenuto dell'assistenza che deve essere prestata dal lavoratore. Tale aspetto è già stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è orientata ad affermare che l'elemento essenziale della fattispecie è da individuare nel nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che tale collegamento funzionale deve essere inteso non rigidamente, in modo da imporre al lavoratore un sacrificio della proprie esigenze personali o familiari, ma piuttosto come inequivoca funzionalizzazione del tempo alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona assistita. Conseguentemente, non potrebbe sostenersi che l'attività di assistenza debba necessariamente essere concentrata in determinati segmenti temporali, i.e. in corrispondenza della fascia oraria del turno di lavoro. Una condotta di abuso potrebbe, piuttosto, ritenersi sussistenza laddove la circostanza che il lavoratore attenda ad altra attività si palesi come lesiva dell'elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro, ovvero il permesso venga finalizzato al mero recupero delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza. In sintesi, dunque, non è sufficiente per contestare l'abuso la mera non coincidenza con l'orario di lavoro del tempo destinato all'attività di assistenza al familiare disabile. |