Licenziamento disciplinare: è legittimo se il lavoratore viola i doveri di correttezza, lealtà e diligenza svolgendo altra attività durante l'assenza per malattia?

05 Novembre 2024

A mezzo della presente sentenza la Suprema Corte si pronuncia sulla nozione di malattia rilevante ai fini della sospensione della prestazione lavorativa, nella quale sono ricomprese situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo, soffermandosi altresì sulle conseguenze derivanti a seguito dell'accertamento dello svolgimento di altra attività durante il suddetto periodo di malattia.

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, sia nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Pertanto, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia. nell'ipotesi ni cui la diversa attività accertata sia di per se sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

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