Diritto di accesso alla documentazione bancaria: modalità, tempi e costi

06 Novembre 2024

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria (ad es. agli estratti conto) di cui all'art. 119 c. 4 TUB consente alla clientela bancaria di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Anche gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che gravano sugli istituti bancari rafforzano il diritto della clientela alla consegna della predetta documentazione. Il costo addebitabile al cliente per il reperimento dei documenti richiesti deve essere limitato ai soli costi vivi di produzione (ricerca, riproduzione, spedizione). 

1.  Il diritto di accesso alla documentazione bancaria

Tra gli strumenti a disposizione della clientela per acquisire la documentazione bancaria (ad es., ricorso per decreto ingiuntivo, azione di rendiconto) particolare rilievo assume l'art. 119 c. 4 TUB, secondo cui il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, non oltre 90 giorni dalla richiesta, «copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Anche il garante – per Banca d'Italia è qualificabile come “cliente” qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con l'intermediario – può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell'obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità.

Per quanto, in particolare, concerne la fideiussione, la Cassazione ha espressamente riconosciuto anche al fideiussore il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 c. 4 TUB, potendosi il fideiussore definirsi un "cliente" della banca non diversamente dal debitore principale: in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto all'obbligazione principale, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme dell'art. 1944 e s. c.c. - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali (anche ex art. 1945 c.c.) implicano che il fideiussore debba potersi "informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4064Cass. 13 settembre 2021 n. 24641Cass. 30 ottobre 2020 n. 24181).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto del cliente di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. 1° agosto 2022 n. 23861Cass. 13 settembre 2021 n. 24641Cass. 30 ottobre 2020 n. 24181, Cass. 24 maggio 2019 n. 14231, Cass. 12 maggio 2006 n. 11004).

Più in generale, nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna della documentazione si rinviene nell'art. 1374 c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) e negli artt. 1375 e 1175 c.c. (buona fede e correttezza); rileva anche l'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato) (Trib. Catania 14 gennaio 2020).

2.  La richiesta di consegna dei documenti bancari

L’interessato ha diritto di ottenere tutta la documentazione relativa ad un determinato rapporto posto in essere negli ultimi 10 anni (art. 119 c. 4 TUB), senza dover motivare la richiesta e anche se il rapporto è cessato (da non oltre 10 anni) (Cass. 19 ottobre 1999 n. 11773; conf. Cass. 12 maggio 2006 n. 11004, Cass. 3 novembre 2016 n. 22183).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (v. art. 119 c. 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti bancari conclusi anteriormente all'entrata in vigore del TUB e, ancor prima, della L. 154/1992, in quest'ultimo poi trasfusa.

In altri termini: ai sensi dell'art. 119 c. 4 TUB e dell'art. 2220 c.c. sull’intermediario creditizio grava un obbligo di conservazione della documentazione contabile per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (Cass. 29 novembre 2022 n. 35039).

L'esercizio del diritto in questione - di regola strumentale all’acquisizione dei mezzi di prova necessari per promuovere un’azione giudiziale - non è subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4064Cass. 10 novembre 2020 n. 25158Cass. 30 ottobre 2020 n. 24181, Cass. 11 marzo 2020 n. 6975).

La pretesa alla documentazione bancaria, come già ricordato, si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.). L’art. 119 c. 4 TUB va dunque interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma (Cass. 12 maggio 2006 n. 11004Cass. 27 settembre 2001 n. 12093, Cass. 22 maggio 1997 n. 4598).

Ai fini della produzione della documentazione bancaria, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto cui si riferiscono i documenti richiesti in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass. 4 dicembre 2019 n. 31649, Cass. 28 maggio 2018 n. 13277, Cass. 15 settembre 2017 n. 21472, Cass. 15 marzo 2016 n. 5091).

L’art. 119 c. 4 TUB è sicuramente riferibile agli estratti conto. Tale convincimento è maturato nell'ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto (invero come l’erede e il garante) che non ha automaticamente la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'art. 119 TUB, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi (Cass. 13 settembre 2021 n. 24641, che richiama i precedenti di Cass. 1° agosto 2022 n. 23861, Cass. 19 ottobre 1999 n. 11733, Cass. 27 settembre 2001 n. 12093, Cass. 13 luglio 2007 n. 15669).

La Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 119 c. 4 TUB anche ai contratti di finanziamento, riconoscendo quindi al cliente il diritto di ottenere copia dei contratti stipulati negli ultimi dieci anni (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4064, Cass. 22 giugno 2020 n. 12178, Cass. 30 ottobre 2015 n. 22183).

3. Tempi per la richiesta della documentazione bancaria

È diffuso il convincimento, presso la prevalente giurisprudenza di merito, che la richiesta della documentazione bancaria costituisca un onere probatorio da esercitare ante causam (Trib. Padova 29 maggio 2016, Trib. Pavia 29 settembre 2016, Trib. Bergamo 3 marzo 2017, Trib. Roma 7 agosto 2017, Trib. Foggia 18 gennaio 2018; Trib. Verona 6 novembre 2018; Trib. Verona 21 gennaio 2019), anche al fine di conferire credibilità alla perizia contabile di parte (CTP), di regola prodotta a supporto dell'atto di citazione (Trib. Pavia 29 settembre 2016, Trib. Padova 29 maggio 2016, Trib. Padova 27 aprile 2016).

Tale impostazione valorizza la ratio deflativa della previsione dell'art. 119 c. 4 TUB, che è di consentire al correntista, una volta che abbia ottenuto copia dei documenti, di valutare l'andamento del rapporto e, quindi, decidere, documenti alla mano, se intraprendere, ed eventualmente su quali basi e con quali pretese, iniziative giudiziali (Trib. Verona 21 gennaio 2019).

In argomento, occorre segnalare il consolidato, contrario orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4064, Cass. 10 novembre 2020 n. 25158, Cass. 30 ottobre 2020 n. 24181, Cass. 24 maggio 2019 n. 14231, Cass. 8 febbraio 2019 n. 3875, Cass. 11 maggio 2017 n. 11554), secondo cui il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119 c. 4 TUB, anche in corso di causa e con qualsiasi mezzo si dimostri idoneo allo scopo (ad es. ex art. 210 c.p.c.).

In particolare, è argomentato, nell'assegnare al «cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni» la facoltà di ottenere la documentazione dei propri rapporti bancari, il quarto comma dell'art. 119 TUB non dispone nessuna limitazione relativamente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. Peraltro, la richiamata disposizione dell'art. 119 TUB viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari: con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119 TUB). Incombe dunque sull'intermediario un dovere di protezione, consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, dovere che si estende anche oltre l'intera durata del rapporto, nei limiti dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate.

Sulla base di queste premesse, appare chiaro alla Suprema Corte come non possa risultare corretta una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere soltanto alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca con cui intrattiene rapporti. Una diversa ricostruzione – in contrasto con il tenore del testo di legge – tenderebbe a trasformare uno strumento di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere.

La Cassazione conclude il proprio iter argomentativo con un duplice rilievo:

  1. non è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso;
  2. per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119 c. 4 TUB, la richiesta si deve necessariamente mantenere entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede (Cass. 11 maggio 2017 n. 11554; conf. Cass. 30 ottobre 2020 n. 24181Cass. 4 dicembre 2019 n. 31649, Cass. 14 febbraio 2024 n. 4064). Riguardo alla possibilità di utilizzare l'ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) a supporto della richiesta ex art. 119 c. 4 TUB, la Cass. 13 settembre 2021 n. 24641 (conf. Cass. 8 febbraio 2022 n. 4028, Cass. 10 marzo 2022 n. 7874, Cass. 11 maggio 2022 n. 14872, Cass. 1 agosto 2022 n. 23861, Cass. 2 maggio 2024 n. 11739) ha enunciato il seguente principio di diritto «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119 c. 4 TUB recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato».

Tale convincente orientamento richiede ulteriori approfondimenti.

In particolare, è osservato che l'art. 119 c. 4 TUB non è norma sull'onere della prova (o sul riparto degli oneri probatori): affermare che è la banca, su istanza del cliente - che, beninteso, rivesta il ruolo dell'attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e ripetizione di indebito -, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'art. 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario (Cass. 13 settembre 2021 n. 24641).

È altresì argomentato che la richiesta ex art. 119 c. 4 TUB configura un diritto potestativo che, fin quando non è esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché. L'istanza rivolta in giudizio alla banca di consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell'art. 119 TUB, si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta - non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora - quando l'obbligazione non è ancora attuale, ha poco senso (interesse ad agire) ( Cass. 13 settembre 2021 n. 24641, Cass. 11 maggio 2022 n. 14872).

Ultima precisazione di concreto impatto operativo. Il cliente dunque può, se lo ritiene, e se ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell' art. 119 c. 4 TUB; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite, possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine (ratione temporis vigente) di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. (Cass. 12 maggio 2023 n. 12993, Cass. 1 agosto 2022 n. 23861, Cass. 13 settembre 2021 n. 24641).

La scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119 c. 4 TUB, deve tenere conto, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito per le preclusioni istruttorie, con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini (Cass. 12 maggio 2023 n. 1299).

4. I costi di reperimento e produzione della documentazione bancaria

Relativamente all'annosa questione dei costi addebitabili alla clientela per l'accesso alla documentazione bancaria (v. art. 119 c. 4 TUB: «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»), gli intermediari creditizi devono indicare al cliente, al momento della richiesta, le presumibili spese.

La predetta norma deve essere interpretata nel senso di garantire all'utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all'intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull'importo richiesto dall'intermediario per la produzione della documentazione, non venga surrettiziamente addebitato un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

Devono dunque essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (ex multis ABF Napoli n. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017). Sono sicuramente censurabili le richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l'esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L'Arbitro bancario finanziario (che spesso si è pronunciato sull'argomento) in più occasioni ha rilevato che, con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica, questi costi non possono che essere contenuti (ABF Milano n. 2609/2017, ABF Napoli n. 1183/2017, entrambi sopra citati ed allegati). In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente - ricerca, riproduzione, spedizione - devono essere valutate in concreto.

L'Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall'intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l'estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono.

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni difformi dei fogli informativi: «il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto» (ABF Bologna n. 11171/2018; ABF Milano n. 20985/2021: il costo richiesto dagli intermediari per l'esibizione documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l'intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti; ABF Bologna n. 7011/2022).

L'Arbitro Bancario Finanziario, in una fattispecie esaminata, ha ritenuto inverosimile che la maggior parte dei documenti dal 2009 al 2016 fossero solo cartacei e per essi l'intermediario non avesse proceduto ad una archiviazione elettronica. Il costo di eventuali inefficienze di tal genere non può essere fatto ricadere sul cliente Allo stesso tempo se è certo che la ratio dell'obbligo imposto dall'art. 119 TUB è quello di non ostacolare l'esercizio dei diritti, è anche vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire defatiganti: anche nell'esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e quindi limitare o circoscrivere - nella quantità, nei tempi e nei modi - le proprie richieste, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni (ABF Bologna n. 7011/2022; ABF Milano n. 1927/2019).

L'ABF ha precisato, altresì, che l'intermediario non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta (deposito cauzionale e simili). Il cliente ha un diritto pieno all'informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell'interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell'esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 2609/2017, n. 20985/2021 e n. 6343/2021: è illegittima la richiesta di un deposito cauzionale, avanzata dalla banca, quale garanzia per il pagamento dei costi di rilascio).

5. Conclusioni

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria disciplinato dall'art. 119 c. 4 TUB è uno strumento fondamentale per la tutela dei clienti e per la trasparenza nei rapporti bancari.

La Corte di cassazione ha chiarito che questo diritto: ha natura sostanziale e non solo processuale; può essere esercitato senza formalità specifiche anche in corso di causa; riguarda la produzione degli estratti conto e del contratto di finanziamento. Il costo addebitabile alla clientela per la produzione della documentazione deve essere equo e proporzionato, limitandosi ai costi effettivi sostenuti dalla banca (ricerca, riproduzione, spedizione).

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