Rilascio di visto infedele su una dichiarazione: a quale responsabilità è soggetto l'intermediario?
06 Novembre 2024
In caso di rilascio di visto infedele su una dichiarazione relativa ad un periodo d’imposta anteriore al 2019, l’intermediario è soggetto comunque ad una responsabilità piena per le imposte, interessi e sanzioni dovute dal contribuente oppure si può ritenere applicabile solo la sanzione più mite pari al 30% dell’imposta, in virtù dello ius superveniens e del favor rei? Occorre in materia fare un passo indietro e ricordare che il legislatore nel 2014, in occasione dell’introduzione della dichiarazione precompilata, ha inasprito il regime sanzionatorio prevedendo che CAF e professionisti abilitati al visto dovessero corrispondere, in luogo della sanzione ordinaria, una somma pari alla maggiore imposta con interessi e sanzioni. Nel 2019, poi, rientrando in canoni di proporzionalità e ragionevolezza, il legislatore ha modificato nuovamente la disciplina non prevedendo più a carico dell’intermediario, in caso di infedeltà, il pagamento di una somma pari all’imposta (oltre interessi e sanzioni) ma, esclusivamente, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente ovvero il 30% della maggiore imposta accertata, fermo restando che nulla è dovuto dall’intermediario se l’apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Entrando, quindi, nel merito del quesito proposto, occorrerebbe stabilire se l’applicazione del favor rei sia compatibile con le somme dovute dal responsabile dell’assistenza fiscale, in caso di visto infedele, stante la natura non propriamente sanzionatoria ma risarcitoria delle stesse. La risposta è in senso positivo versus l’applicazione della sanzione più mite trovando conforto nella giurisprudenza di legittimità, costituzionale e sovranazionale. In prima battuta è la stessa littera legis a confortare la circostanza che le somme dovute dal responsabile dell’assistenza abbiano natura sanzionatoria – anche se di tipo risarcitorio – stante la rubrica della norma stessa intitolata “Sanzioni”; ciò anche alla luce del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui i danni punitivi sono considerati incompatibili con l’ordinamento, con la conseguenza che, anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della novella, possa ritenersi applicarsi lo ius superveniens con la pena più mite, in base al principio, di matrice penalistica, del favor rei. Inoltre, è la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche di recente, ha affermato che, in generale, anche il riconoscimento di una ipotetica funzione risarcitoria, fosse pure nei confronti dell’erario, della fattispecie de qua non la renderebbe comunque necessariamente incompatibile, nel nostro ordinamento, con una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria del responsabile civile. Parimenti, anche nella giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, una misura che faccia seguito alla commissione di un illecito, ove anche presenti un contenuto e delle finalità non punitive in senso stretto, ma ripristinatorie e di cura in concreto dell’interesse pubblico, non può per ciò solo ritenersi non sanzionatoria, ove sia afflittiva in maniera significativa. In sostanza, gli scopi di prevenzione e ripristino sono compatibili con uno scopo punitivo e possono essere visti come elementi costitutivi della nozione stessa di pena. |