Sospensione dell'esecuzione: in cosa consistono i «gravi motivi»
05 Novembre 2024
L'art. 624, comma 1, c.p.c. dispone che «Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza». I «gravi motivi» sono sì qualcosa in meno del pregiudizio imminente ed irreparabile, ma l'allegazione degli stessi è comunque indispensabile ai fini della valutazione della sospensione, fondata su un serio giudizio di bilanciamento tra l'interesse creditorio - basato su un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile - e l'interesse debitorio a non subire un irreparabile pregiudizio dall'azione esecutiva. In ogni caso il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata o dell'esecuzione, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario all'esecuzione e tale da incidere sulla parte esecutata con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione. Inoltre, i «gravi motivi» non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris, sempre necessari per ogni provvedimento cautelare. Dunque, nel caso di specie, in assenza di indicazione specifica e di allegazione dei «gravi motivi» richiesti dalla norma, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato sul punto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto. |