Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona
05 Novembre 2024
Tizio ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che, in funzione di giudice di secondo grado, ha riformato integralmente la sentenza del giudice di pace, rigettando – ritenendo mancante la prova – la domanda dell’attore di condanna al risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) della Soget spa per il mancato uso del veicolo di sua proprietà, a seguito di illegittima iscrizione di fermo amministrativo, in quanto adottato in violazione di un provvedimento giurisdizionale emanato dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con cui era stata disposta la sospensione dell'esecuzione del preavviso di fermo amministrativo. In particolare tale fermo, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva causato grandi difficoltà a Tizio, da risarcire quali danni non patrimoniali, essendo Tizio l’unico proprietario di un veicolo nella sua famiglia, nonché aveva leso il suo diritto di proprietà: di questi aspetti, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto. La Cassazione ha rigettato il ricorso perché, come aveva correttamente affermato il giudice d’appello, Tizio ha sì lamentato tali fastidi e danni arrecati a lui e alla sua famiglia, ma non ha allegato alcun elemento idoneo a consentire al giudice di apprezzare, sia pure con una valutazione equitativa, i danni asseritamente subiti. Infatti, è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni: (a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (b) la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità; (c) il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, tali condizioni non ricorrono. |