Trattamento di fine rapporto: è riconosciuto anche al socio lavoratore di una cooperativa?
06 Novembre 2024
Sulla base di quale titolo giuridico dovrebbe spettare il trattamento di fine rapporto al socio lavoratore di cooperativa? La questione necessita innanzitutto di rammentare che mediante la L. n. 142/2001, con la quale si è aderito alla c.d. teoria dualistica (trattandosi di due rapporti giuridici collegati), si è voluto rimuovere le incertezze che avevano caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di talune garanzie giuslavoristiche nel tempo riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Lo scambio mutualistico, avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, avviene sulla base di un “distinto ed ulteriore” contratto rispetto a quello di società. Attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la L. n. 142/2001 ha consentito di riconoscere al socio di cooperativa non solo le specifiche tutele lavoristiche regolate nella medesima legge, ma anche tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento a tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità. Dunque, ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla legge prefata e, in secondo luogo, le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore ovvero non escluse dalla legge del 2001. Ciò premesso, con riferimento al diritto al TFR ex art.2120 c.c. non si rinviene nella L. n. 142/2001 alcuna speciale previsione, né è possibile affermare che il suo riconoscimento sia incompatibile con la posizione di socio lavoratore, sicché è nella vigente legislazione che è possibile individuare il titolo sul quale si fonda il diritto del socio lavoratore al TFR, anche se non espressamente previsto nel contratto di lavoro. Infatti, sebbene prima dell'entrata in vigore della legge citata veniva esclusa l'operatività delle disposizioni sul TFR salvo che il diritto a tale trattamento fosse stabilito in virtù di previsione pattizia o di obbligazione volontariamente assunta dalla società, con l'entrata in vigore della L. n.142/2001 tale tesi non è più sostenibile. |