Limiti del diritto di critica nell'ambito del risarcimento danni
Cass. civ. sez. III, 9 ottobre 2024, n. 26325
In tema di limiti del diritto di critica in una causa di risarcimento danni tra un condomino e l'amministratore di condominio, ha stabilito la Cassazione, nel caso specifico, che non fosse la gestione del condominio, bensì il contenuto diffamatorio delle affermazioni rivolte all'amministratore dal condomino nel corso delle assemblee condominiali che i giudici di merito, con giudizio doppiamente conforme, hanno discrezionalmente ritenuto sconfinare dal diritto di critica, poiché il condomino, contestando i rendiconti sottoposti ad approvazione assembleare, aveva pubblicamente indicato l'amministratore come un «manipolatore contabile, infedele e sistematico».
Danno da caduta e corresponsabilità del danneggiato
Cass. civ., sez. III, ord., 16 ottobre 2024, n. 26895
Ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nel caso in esame, per la Cassazione è errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui per escludere del tutto la responsabilità del custode non è rilevante la mera condotta colposa del danneggiato, ma la sua eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità - cioè, il fatto che la condotta non sia in qualche modo prevenibile).
La responsabilità diretta dei genitori per fatto dannoso del minore
Cass. civ. sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27061
La Cassazione ribadisce che l'art. 2048 c.c. prevede una responsabilità diretta per fatto (anche) proprio dei genitori che concorre con quella del minore per non avere questi, con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza rapportato alle esigenze e al carattere del minore, impedito il fatto dannoso (principio affermato anche da Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4303; Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541). (Nel caso di specie una donna, mentre camminava per strada, veniva urtata – cadendo rovinosamente a terra - da un undicenne che stava giocando a pallone con gli amici).
Vaccini e indennizzo aggiuntivo a decorrere dall'entrata in vigore della legge del 2005
Cass. civ., sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 27141
L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1, l. n. 229/2005, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, D.M. "Salute" n. 23903/2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria.
La Cassazione con la sentenza in esame, si è occupata di risolvere il problema interpretativo sorto circa l'individuazione del momento di decorrenza del vitalizio mensile, introdotto nel 2005, che si aggiunge all'indennizzo base già previsto dalla legge del 1992, per chi abbia riportato danni irreversibili alla salute, conseguentemente alle vaccinazioni sia obbligatorie che non.
Minore con invalidità permanente e valutazione equitativa della perdita patrimoniale
Cass. civ. sez. III, 22 ottobre 2024, n. 27353
Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale che occorrerà alla vittima minorenne e procedere alla sua valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. (Nel caso specifico, i genitori di Tizia citavano la Asl a causa della condotta negligente del personale sanitario che le aveva causato, durante il parto, una invalidità del 25 per cento. Tizia, nel frattempo diventata maggiorenne, ricorreva in Cassazione, lamentando il fatto che, una volta accertata in via presuntiva l'esistenza del danno alla capacità lavorativa, l'impossibilità di provarne il preciso ammontare avrebbe dovuto essere superata dal giudice del merito con il ricorso al criterio equitativo.
Lesione di diritti inviolabili della persona e risarcimento del danno non patrimoniale
Cass. civ. sez. III, 22 ottobre 2024, n. 27343
È ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, anche in assenza di fatto-reato o di ipotesi di legge specifiche, purché siano rispettate tre condizioni:
- l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
- la lesione sia grave e superi una soglia minima di tollerabilità;
- il danno non sia futile e non consista in meri disagi o fastidi, ma in una lesione effettivamente rilevante.
Responsabilità del venditore di un immobile per le informazioni date in sede di trattativa
Cass. civ. sez. III, 28 ottobre 2024, n. 27754
Ai fini del rispetto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., il ricorso per Cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto sia la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2024, n. 15058). (Nel caso di specie, tale onere processuale risulta non assolto, poiché i ricorrenti non hanno indicato alcuna condotta né eccezioni di controparte in modo specifico e concreto, dunque, il fatto indicato risulta come mera allegazione di parte non accertata dal giudice di merito e non come “fatto storico” non controverso).
Circolazione stradale e condotta del danneggiato come “antecedente causale” del danno
Cass. civ., sez. II, ord., 29 ottobre 2024, n. 27903
Il proprietario del veicolo che viene posto in circolazione, pur non essendo stato sottoposto a revisione periodica, in violazione delle vigenti norme precauzionali, previste dal Codice della strada, si espone consapevolmente al rischio di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca, a proprio danno, un evento pregiudizievole. Tale presupposto rende inevitabile l'affermazione di corresponsabilità dello stesso proprietario danneggiato ed impone di ridurre proporzionalmente la responsabilità del danneggiante. La condotta negligente del danneggiato, infatti, costituisce un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., di cui lo stesso risponde, sulla scorta dell'obbligo di ognuno, di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.