L'effetto preclusivo del giudicato esterno nel processo tributario

La Redazione
14 Novembre 2024

Al giudice tributario è precluso rimettere in discussione l'accertamento della situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto contenuti nel giudicato esterno ed essenziali ai fini della decisione di uno o più punti o dell'intera lite fiscale, a condizione che, pur nella diversità del petitum, entrambi i giudizi vertano tra le stesse parti e abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico. 

La vicenda processuale trae origine da una verifica fiscale che la Guardia di Finanza aveva svolto nel 2017 nei confronti di una s.r.l. e, a seguito della quale, aveva determinato in sede di p.v.c. il reddito prodotto nell'anno 2015, anno nel quale la società era risultata evasore totale. In particolare, il reddito era stato rideterminato considerando come elementi attivi le vendite immobiliare effettuate, come risultanti da apposite fatture, ed elementi negativi le rimanenze finali al 2014.

L'Ufficio, condividendo i rilievi della Guardia di Finanza, emetteva avviso di accertamento con il quale  richiedeva le maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi.

Avverso tale avviso di accertamento la società proponeva prima istanza di accertamento con adesione (che si concludeva negativamente), e, in seguito, ricorso alla Commissione Tributaria, che però rigettava integralmente il ricorso. 

La società proponeva dunque appello avverso la sentenza impugnata invocando l'effetto preclusivo del giudicato civile che aveva accertato la nullità dei contratti di compravendita da cui erano derivati i proventi oggetto di recupero a tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il giudizio civile non aveva come protagoniste le stesse parti del processo tributario e neppure risultava agli atti la sua definizione con sentenza passaggio in giudicato. Per queste ragioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, ispirandosi a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., sez. trib., 5 ottobre 2022, n. 28973; Cass., sez. III, 21 novembre 2023, n. 32370), ha concluso per il rigetto dell'appello del contribuente.

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