Legittima la notifica pec di un preavviso di fermo amministrativo firmato in Pades

La Redazione
21 Novembre 2024

In materia di notifica degli atti tributari a mezzo Pec, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio è pervenuto al destinatario, certificando l'avvenuta consegna e la provenienza dell'atto da parte del determinato mittente, con la conseguenza che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve considerarsi inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione, se comprovata dai dati di certificazione contenuti nelle varie ricevute, emesse e firmate dallo stesso Gestore.

Nel caso di specie, il ricorrente impugnava con ricorso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo, tra i vari motivi, l'inesistenza della notifica effettuata per mezzo Pec e l'allegazione da parte dell'Agente della Riscossione di un atto in formato pdf privo di firma valida.  

In seguito, proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma e successivamente si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Parma. 

In merito alla regolarità della notifica a mezzo Pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, i giudici emiliani hanno ricordato che a norma dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, la notificazione a mezzo Pec per gli atti di riscossione è consentita e che "per effetto del secondo comma dell'art 49, tutti gli atti dell'esecuzione speciale fiscale sono regolati dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione". Ne consegue che la notifica effettuata a mezzo Pec, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo Pec è da attribuire al destinatario, se conseguente ad un suo mancato controllo della casella di posta. 

Quanto all'allegazione in formato pdf anziché p7m, la Corte emiliana ha evidenziato che accanto al formato Cades, di uso comune nel processo civile telematico e riferibile all'estensione p7m, esiste anche la firma digitale in formato Pades, che presenta il limite di consentire la firma solo su documenti di tipo pdf e che, tuttavia, risulta essere di più largo accesso a imprese e professionisti in quanto questi non sempre sono dotati di un programma in grado di leggere file firmati in p7m.

Successivamente, la Corte ha rilevato che ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005 i documenti informatici contenenti atti amministrativi hanno piena efficacia se è apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, e che nulla viene specificato in merito alla sola utilizzabilità della firma nel formato Cades. Per tali ragioni, i giudici emiliani hanno riconosciuto la legittimità della notifica eseguita a mezzo Pec del preavviso di fermo amministrativo contenuto in un file pdf, firmato in Pades, e hanno respinto l'appello del contribuente per assenza di vizi assoluti nella notifica. 

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