Quando l'omesso deposito della relata di notifica telematica della sentenza determina l’improcedibilità del ricorso?
13 Novembre 2024
La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, è tornata ad occuparsi dell'applicazione dell'art. 369 c.p.c. e delle conseguenze del mancato rispetto di questa norma. Nello specifico, la questione giunta in Cassazione traeva origine da una controversia relativa a una vendita immobiliare simulata che avrebbe pregiudicato i creditori. I giudici di merito, pur rigettando la domanda ex art. 2901 c.c. accoglievano quella relativa alla simulazione, evidenziando l'esistenza di stretti rapporti tra le parti e la mancata dimostrazione dell'effettivo pagamento del corrispettivo indicato per la compravendita contestata. Avverso tale decisione, il debitore che aveva venduto gli immobili proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, prima di esaminare i cinque motivi del ricorso, ha, tuttavia, dichiarato l'improcedibilità del ricorso. Infatti, unitamente allo stesso non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. Inoltre, in seguito alla memoria presentata dal ricorrente con cui si sosteneva che la mancanza di deposito della copia notificata della decisione impugnata, se non contestata dalla controparte, non dovrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso, i Giudici hanno chiarito che la normativa vigente non lascia margini di interpretazione in tal senso, enunciando il seguente principio di diritto: «L' art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell'improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. Infine, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato». Tale indirizzo è stato, peraltro, confermato da successive pronunce delle Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale. Queste decisioni hanno ribadito la validità del tradizionale orientamento della Cassazione, operando unicamente un temperamento dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati tramite PEC e della mancata asseverazione di conformità delle copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. Solo in ipotesi di questo tipo, la Suprema Corte ha dato importanza alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio. Tale mitigazione non è, tuttavia, applicabile al caso in analisi, non essendo stata depositata neppure una copia dell'eventuale notificazione avvenuta in via telematica, sia pure senza l'attestazione di conformità. (tratto da: dirittoegiustizia.it) |