Notifica priva di relata e attestazione di conformità: quali conseguenze?
13 Novembre 2024
Una notifica priva di relata di notifica e di attestazione di conformità è nulla ai sensi dell'art. 11 l. 53/1994 e questa è rilevabile d'ufficio, mancando i requisiti soggettivi e oggettivi, per inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa o, comunque, in ogni caso di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tuttavia, la giurisprudenza nel corso degli anni si è pronunciata sempre più spesso in favore del principio di raggiungimento dello scopo anche sulle notifiche prive di attestazione di conformità e prive di firma sulla relata. Laddove la notifica sia, invece, del tutto priva di relata si potrebbe paventare la inesistenza della stessa, ma la Suprema Corte, con la sentenza Cass., sez. lav., 30 ottobre 2023, n. 30082 ha sancito che, nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notifica (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati comporta la nullità e non la inesistenza della notifica. Ne consegue che, pur non essendovi giurisprudenza sul caso specifico della mancanza di relata, alla luce del richiamato arresto, una notifica priva di relata, ma contenente gli atti da notificare riporta in ogni caso gli estremi essenziali negli stessi. Per fornire una prudenziale risposta al quesito, ponendosi dalla parte del notificante, sarebbe, comunque, opportuno rinotificare gli atti oggetto di notifica nulla, ma non inesistente e dalla parte del notificato intraprendere una procedura di opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità della notifica del titolo e del precetto. |