Elementi e limiti della motivazione per relationem

La Redazione
18 Novembre 2024

La Suprema Corte traccia il confine tra la motivazione per relationem – che richiama la sentenza di primo grado – e la motivazione meramente apparente, che rende nulla la sentenza

L'Agenzia delle Entrate notificava a Tizio un avviso di accertamento con cui rettificava, ai fini IRPEF, la dichiarazione dei redditi annuale, avendo accertato che Tizio aveva ricevuto da una società francese un bonifico di più di un milione di euro. Tizio, chiamato a rendere giustificazioni circa il detto versamento, dichiarava trattarsi di giroconto fondi per vendita abitazione. L'Ufficio acclarava che il detto importo corrispondeva, in realtà, ad utili della società distribuiti a Tizio quale socio al 100% della Sci Pont d'Oeuvre sicché, ai sensi degli artt. 18 e 47 TUIR, riprendeva a tassazione il 40% dell'importo del bonifico quale reddito di capitale di fonte estera. Tizio impugnava l'avviso e la CTP di Pordenone accoglieva il ricorso, rilevando che la somma corrispondeva al provento della vendita di un immobile sito in territorio francese, per cui la competenza fiscale sull'operazione spettava alla Francia. Tale decisione veniva confermata anche dal giudice in secondo grado, che si limitava a richiamare la motivazione della decisione resa dalla CTP, dichiarandola «ineccepibile». L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza in Cassazione, deducendo in particolare la nullità della sentenza per carenza di motivazione, in quanto affidata a mere clausole di stile, con rimando alla decisione di prime cure.

La Cassazione, con riferimento alla tecnica motivazionale per relationem, utilizzata dalla sentenza impugnata, ha affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14814). Il giudice di secondo grado, dunque, è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass. civ., sez. trib., 7 agosto 2015 n. 16612), sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 22022 e Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27112). Nel caso di specie, infatti, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall'Agenzia nell'appello, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che le valutazioni dei giudici di primo grado fossero «ineccepibili». Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR per una nuova valutazione.

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