Sinistri transfrontalieri: la mandataria non può esser convenuta in giudizio

Filippo Rosada
19 Novembre 2024

Il Tribunale di Firenze affronta e risolve con approfondita motivazione la problematica inerente la possibilità o meno di convenire in giudizio la mandataria nei contenziosi risarcitori collegati ad incidenti stradali avvenuti all'estero

La vicenda riguarda un giovane ciclista italiano che viene travolto e ucciso da un grosso camion in Gran Bretagna.

I congiunti radicano un procedimento in Italia per chiedere il danno da lesione del rapporto parentale, chiamando in giudizio sia la compagnia di assicurazione mandante estera che la mandataria per l'Italia.

Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per le memorie istruttorie e dopo aver interrogato il Ministero della Giustizia in merito alla legislazione inglese, tratteneva la causa in decisione sulla sola questione preliminare relativa alla sussistenza o meno del diritto risarcitorio secondo il diritto inglese e sulla possibilità di disapplicazione della normativa straniera per contrarietà all'ordine pubblico.

In merito alla questione della titolarità passiva della mandataria, l'estensore del provvedimento critica l'approdo della nota sentenza di legittimità Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10124 e della successiva Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29352, eccependone la distonia con la disciplina comunitaria nel suo complesso (in particolare con l'artt. 11, co.1 lett. b) e e), nonché art. 13, commi 1 e 2, Reg. UE n. 1215/12 e con la Direttiva 2009/103/CE.  Il Tribunale, inoltre, osserva come il contrasto tra le richiamate sentenze di Cassazione e la normativa comunitaria emerga alla luce del chiaro pronunciamento reso dalla C.G.U.E. con la sentenza Corte Giust. UE, 15 dicembre 2016, causa C-558/15.

In particolare, il Tribunale, dopo aver sottolineato alcuni passaggi della sentenza della C.G.U.E., pone in rilievo il seguente assunto della stessa: «Tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri (nel contesto in cui opera), figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari […] Non risulta invece né dai lavori preparatori né dai considerando della Direttiva 2000/26/CE una volontà del legislatore dell'Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l'azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa. […]» (pag. 8 sent. cit.).

Infine, il Tribunale fiorentino rileva che sulla base della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, Direttiva 2000/26/CE  (e Direttiva 2009/103/CE), così come interpretata nella sentenza Corte Giust. UE, 15 dicembre 2016, causa C-558/15, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della mandataria.

In merito alla legge applicabile, il Giudice estensore ha richiamato l'approdo delle Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2022, n. 28427, oltre che la sentenza Corte Giust. UE, 19 settembre 1995, causa C-364/93, affermando che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo, dovendosi quindi avere riguardo al solo danno iniziale e non ai danni conseguenti. E' così che assume rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata.

Da ultimo, per quanto concerne il danno non patrimoniale chiesto dai congiunti del de cuius, il Tribunale evidenzia come la legge inglese preveda che questo possa essere richiesto unicamente dal coniuge o civil partner e dal convivente qualora soddisfi alcuni requisiti, nonché dai genitori unicamente nel caso di decesso di un figlio minore non coniugato, mentre il quantum è predeterminato ed è pari a 12.980 sterline (per i sinistri successivi all'1° maggio 2020 l'importo è stato aumentato a 15.120 sterline).

Non rientrando gli attori nel novero dei soggetti legittimati, per la norma inglese questi non hanno diritto a chiedere il danno da lesione del rapporto parentale.

Il Tribunale, quindi, affronta e risolve la questione riguardante l'asserita violazione dell'ordine pubblico internazionale, richiamando e facendo propri gli approdi a cui è giunta la Suprema Corte con le sentenze Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2021, n. 18286 e Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20841

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che, ove la Legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla Legge italiana, non possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale e ciò in quanto i limiti della risarcibilità del danno non patrimoniale e la misura del suo risarcimento non costituiscono oggetto di competenza dell'Unione Europea.

Il Tribunale ha altresì chiarito che, agli effetti del diritto internazionale privato, solo l'ordine pubblico internazionale può impedire l'ingresso della norma straniera nell'ordinamento italiano. Per ordine pubblico internazionale è da intendersi «il complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente - caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori» (tra le altre: Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19405; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599; Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193; Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, n. 6723).

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