Procedimento disciplinare: è sufficiente mutare circostanze ininfluenti per configurare la violazione del principio di immodificabilità della contestazione?
20 Novembre 2024
Può ritenersi violato il principio di immutabilità della contestazione quando la nuova circostanza contestata è, di fatto, ininfluente e non lesiva del diritto di difesa del lavoratore? In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti - e il relativo grado di precisione - risponde all'esigenza di consentire concretamente al lavoratore incolpato di approntare la propria difesa. Con specifico riferimento alla immodificabilità della contestazione, una violazione potrebbe configurarsi laddove le modificazioni dei fatti contestati si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata, ma non qualora, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, esse non ostino alla difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito. Ne consegue che, sebbene quanto contestato in sede di applicazione della sanzione debba necessariamente corrispondere a quello posto a fondamento della contestazione, non può ritenersi violato il suddetto principio qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta fattispecie disciplinarmente rilevante, il datore faccia riferimento a (nuove) circostanze confermative o ad ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore può agevolmente contro dedurre. Pertanto, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 L. n. 300/1970, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore potrebbe ritenersi violato - con conseguente illegittimità della sanzione - solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa. |