Intervento tardivo nell'esecuzione forzata

Sergio Matteini Chiari
Maria Elena Matteini Chiari
05 Giugno 2020

Laddove una procedura esecutiva sia già in corso, è rimessa al creditore la scelta di intervenirvi oppure di promuovere un procedimento autonomo.
Inquadramento

Laddove una procedura esecutiva sia già in corso, è rimessa al creditore la scelta di intervenirvi oppure di promuovere un procedimento autonomo.

La disciplina generale dell'intervento nell'esecuzione forzata è dettata dall'art. 499 c.p.c.

L'intervento è considerato tempestivo qualora il ricorso venga depositato anteriormente ai momenti indicati nel 2° comma della suddetta disposizione e sia stato dato corso agli adempimenti ivi previsti.

Differenti previsioni in materia di tempestività e di adempimenti sono contenute in successive disposizioni del codice di rito, correlativamente alle specificità dei diversi mezzi di espropriazione.

Laddove i tempi e gli adempimenti prescritti non siano stati osservati, l'intervento è considerato tardivo.

Anche l'intervento tardivo, sempre che siano osservate precise regole, esplica effetti sia per l'interveniente che per le altre parti della procedura esecutiva, differenti a seconda del tipo di procedura e della qualità del creditore e del credito fatto valere.

Intervento nelle procedure esecutive. In genere

Nelle ipotesi in cui una procedura esecutiva sia già in corso, anziché optare per l'instaurazione di un autonomo procedimento, al creditore è data facoltà di intervenire in tale procedura (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3531).

L'interveniente può identificarsi con lo stesso creditore procedente, purché agisca per un credito diverso da quello fatto valere originariamente (v. Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3656; v. anche Trib. Reggio Emilia, sez. II, 4 marzo 2014, n. 367 secondo cui, ove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi modificato da altro provvedimento anch'esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo).

È opinione condivisa che l'intervento assolva ad una funzione di economia processuale, consentendo la soddisfazione di più creditori senza che sia necessario instaurare ulteriori procedure espropriative.

L'art. 499 c.p.c., i cui prescritti sono ribaditi e precisati degli artt. 525 ss. c.p.c., artt. 551 ss. c.p.c. e artt. 564 ss.c.p.c. dettati rispettivamente per l'espropriazione mobiliare, per quella presso terzi e per l'espropriazione immobiliare, subordina l'intervento dei creditori al ricorrere di determinati presupposti, consentendolo a quelli che nei confronti del debitore abbiano un credito fondato su titolo esecutivo, nonché a quelli che, al momento del pignoramento, pur non essendo provvisti di titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o siano titolari di un diritto di pegno o di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri oppure siano titolari di un credito di somma di denaro risultante da un estratto autentico delle loro scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Quanto alla prima delle suddette categorie di creditori, è stato precisato che presupposto dell'intervento è l'esistenza di un titolo esecutivo, non la notificazione di esso né l'intimazione di un precetto (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3021).

L'intervento può essere tempestivo oppure tardivo a seconda del momento in cui il relativo ricorso venga depositato.

Da entrambi i due tipi di intervento conseguono effetti in favore dell'interveniente, peraltro differenti a seconda che si tratti di creditore chirografario o di creditore con diritti di prelazione.

In linea generale, qualora l'intervento nella procedura esecutiva sia tempestivo, l'art. 500 attribuisce all'interveniente il diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato, alla distribuzione della somma ricavata e, ove sia munito di titolo esecutivo, di provocarne i singoli atti.

Diversi, più limitati, effetti conseguono all'intervento tardivo, come appresso verrà specificato.

Intervento tempestivo. Intervento tardivo

La distinzione tra interventi tempestivi ed interventi tardivi deve essere effettuata in relazione al momento in cui il relativo ricorso viene depositato.

Va precisato che la tempestività, nonché dal momento del deposito, dipende anche dall'osservanza dei prescritti di cui al 2° comma dell'art. 499c.p.c., secondo cui l'istanza deve contenere l'indicazione del credito e quella del relativo titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore interveniente nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Nei casi in cui l'intervento abbia luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c., al ricorso va allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle predette scritture, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Ulteriori adempimenti sono previsti dal 3° comma dell'art. 499 per il caso di creditori non muniti di titolo esecutivo.

A norma dell'art. 499, comma 2, c.p.c. il deposito del ricorso per intervento deve avvenire «prima» che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530 c.p.c. (espropriazione mobiliare), 552 c.p.c. (espropriazione presso terzi) e 569 c.p.c. (espropriazione immobiliare).

Le norme correlate a tali specifiche disposizioni, vale a dire gli artt. 525, 551 e 564c.p.c., prevedono, invece, che l'intervento, per essere tempestivo, deve avere luogo «non oltre» l'udienza per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione.

Si è posta, pertanto, questione sull'individuazione del termine finale per la proposizione del ricorso per intervento, se, cioè, esso debba farsi coincidere con l'inizio della suddetta udienza oppure con l'esito della stessa, così da identificarsi con il momento di pronuncia, da parte del g.e., dell'ordinanza di vendita o di assegnazione.

Tenuto anche in conto il fatto che l'art. 500c.p.c., al fine di determinare quali siano gli effetti dell'intervento, richiama espressamente «le disposizioni contenute nei capi seguenti», e non già l'art. 499 c.p.c., che lo precede, la questione deve ritenersi risolta – così si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità sia prima che dopo la riforma del 2005-2006 – nel senso che devono ritenersi tempestivi gli interventi compiuti nelle procedure espropriative mobiliari e immobiliari sino a che l'udienza per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (artt. 525 e 530 c.p.c. nel primo caso; artt. 564 e 569 c.p.c. nel secondo caso), compresi i suoi eventuali differimenti, non si sia, conclusa, cioè sino al momento in cui il g.e. pronuncia l'ordinanza di vendita o di assegnazione e, nelle procedure espropriative presso terzi, quelli attuati sino a che non sia conclusa, compresi anche in tal caso gli eventuali differimenti, la prima udienza di comparizione delle parti, nella quale il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. o, più esattamente, non oltre l'udienza in cui il g.e. dispone per la vendita delle cose mobili o per l'assegnazione delle stesse e dei crediti (artt. 551 e 552c.p.c.) (v., in generale, Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 774 e Cass. civ., sez. lav., 29 febbraio 2016, n. 3966; con specifico riferimento all'espropriazione immobiliare, v. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2012, n. 689 e Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2015, n. 6432; con specifico riferimento all'espropriazione presso terzi, v. Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20595).

Qualora si tratti delle cd. piccole espropriazioni mobiliari (valore dei beni pignorati non superiore a 20.000 euro, determinato a norma dell'art. 518), il ricorso per intervento, per essere tempestivo, deve essere presentato non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 529c.p.c., vale a dire non oltre la data di presentazione dell'istanza di vendita.

Qualora, con riguardo ai beni mobili iscritti in pubblici registri ed ai beni immobili, si disponga vendita per delega, l'intervento, per essere tempestivo, deve avvenire entro l'udienza in cui viene pronunciato il provvedimento di delega delle operazioni di vendita, rispettivamente ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis.

Tutti gli interventi successivi ai momenti come sopra specificati sono da considerare tardivi.

È stato precisato che, qualora non muniti di titolo esecutivo, i creditori iscritti e quelli privilegiati nonché quelli titolari di credito di somme di denaro risultante dalle scritture contabili ex 2214 c.c. hanno diritto al solo accantonamento delle somme ad essi spettanti in base al combinato disposto degli artt. 510, comma 2,c.p.c. e 499, comma 6, c.p.c. alle condizioni fissate da quest'ultima disposizione, e che, peraltro, per far sì che tali somme siano incluse nel progetto di distribuzione, hanno l'obbligo di depositare, entro il termine all'uopo fissato, i documenti giustificativi (Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044; nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2017, n. 13163, secondo cui il creditore titolato che interviene nell'esecuzione immobiliare ha l'obbligo, alla stessa stregua del creditore pignorante, di depositare, entro il termine dato, l'originale del titolo esecutivo; v., in argomento, anche Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 774).

Da ultimo, va ricordato che ai creditori intervenuti sono equiparati per legge i creditori che hanno proceduto ad eseguire un pignoramento successivo sugli stessi beni già pignorati da altro creditore (artt. 524 e 561c.p.c.), assumendo anche essi la veste di intervenienti tempestivi o di intervenienti tardivi a seconda del momento in cui abbiano dato corso al pignoramento.

Effetti endoprocessuali dell'intervento

A norma dell'art. 500c.p.c., l'intervento, secondo le disposizioni contenute nei successivi capi del codice e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato ed a provocarne i singoli atti.

In linea generale, la disposizione consente che tutti i creditori, anche se tardivi, possano compiere atti di impulso della procedura.

I poteri di impulso possono essere esercitati dagli intervenienti (anche se tardivi –v. Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18227) a condizione che siano muniti di titolo che abbia conservato la sua forza esecutiva, indipendentemente dalle vicende del titolo esecutivo del creditore procedente, vale a dire anche nel caso di sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione o estinzione di tale titolo (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25026; Cass. civ., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 61, secondo cui si deve, tuttavia, distinguere a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli intervenienti titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità).

A tutti i creditori, anche se tardivi, è, inoltre, consentito di chiedere l'estensione del pignoramento, eccezion fatta per i creditori chirografari, cui la facoltà è concessa solo se siano intervenuti tempestivamente (art. 499, comma 4c.p.c.Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25026).

I creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo, sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi ove ritengano che lo svolgimento dell'espropriazione pregiudichi i propri interessi; sono, inoltre, anche se tardivi, litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto tale processo deve svolgersi tra tutte le parti di quello esecutivo (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4503; Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2011, n. 18110, secondo cui nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario con i creditori intervenuti al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi dispiegati successivamente).

Nulla appare ostativo a che tali «regole» possano ritenersi estensibili anche alla categoria degli intervenienti tardivi.

Effetti dell'intervento al di fuori del procedimento espropriativo

L'atto di intervento produce effetti sostanziali anche al di fuori del procedimento espropriativo.

È principio consolidato che, nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla domanda proposta nel corso di un giudizio idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26929; Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24683).

Nulla appare ostativo a che tali principi siano valevoli anche in ipotesi di interventi tardivi, che in nulla si distinguono da quelli tempestivi se non per il momento della loro proposizione.

Intervento tardivo nell'espropriazione mobiliare

Come già chiarito, l'intervento nell'esecuzione è ammesso qualora ricorrano i requisiti generalmente previsti dall'art. 499 c.p.c.: i creditori devono vantare un credito fondato su titolo esecutivo ovvero avere eseguito sui beni pignorati un sequestro, essere titolari di un diritto di prelazione ovvero di un credito di somme di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c.

L'art. 525 c.p.c. stabilisce che nell'espropriazione mobiliare l'intervento è tempestivo se ha luogo «non oltre» (nei termini chiarito nel paragrafo intitolato «Intervento tempestivo. Intervento tardivo») la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.

Alla regola generale fanno eccezione le piccole espropriazioni mobiliari (beni pignorati aventi valore uguale o inferiore a 20.000 euro), in ordine a cui è stabilito che l'intervento, per essere tempestivo, deve avere luogo entro la data di presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione di cui all'art. 529 c.p.c.

L'intervento effettuato dopo la conclusione dei suddetti momenti è tardivo eil creditore intervenuto, se non privilegiato (il creditore privilegiato conserva, invero, il diritto di concorrere alla distribuzione della somma ricavata in ragione del suo diritto di prelazione, con preferenza sugli altri creditori – art. 528, comma 2 c.p.c.), viene considerato postergato al creditore procedente.

In altri termini, l'intervento tardivo esplica effetti negativi unicamente con riguardo ai creditori chirografari, ai quali, ove intervenuti prima del provvedimento di distribuzione, spetta unicamente il diritto di concorrere alla distribuzione della somma che eventualmente residua dopo la soddisfazione del creditore procedente, dei creditori aventi un diritto di prelazione e di quelli intervenuti tempestivamente (art. 528, comma 1 c.p.c.).

La posizione dei creditori intervenuti tardivamente nelle piccole espropriazioni mobiliari risulta differenziata in peius rispetto a quella degli intervenienti tempestivi: la norma (art. 530, 5° comma) prevede che, qualora vi siano stati interventi, l'assegnazione o la vendita vanno disposte dal g.e. con ordinanza nel contraddittorio delle parti anziché con decreto; tuttavia i creditori intervenuti tardivamente non devono essere sentiti.

Ai sensi dell'art. 524, comma 3, c.p.c. il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza oppure dopo la presentazione del ricorso appena sopra ricordati, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento e, se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

Intervento tardivo nell'espropriazione immobiliare

L'art. 564c.p.c. stabilisce che nell'espropriazione immobiliare l'intervento è tempestivo a condizione che avvenga «non oltre» la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.

Come precedentemente chiarito (paragrafo intitolato «Intervento tempestivo. Intervento tardivo»), tale udienza deve identificarsi non già con la prima udienza in senso temporale, potendo questa essere rinviata, bensì con quella in cui viene in concreto autorizzata per la prima volta la vendita (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2015, n. 6432).

Il discrimine temporale tra interventi tempestivi ed interventi tardivi è segnato da tale udienza.

Gli intervenienti tardivi hanno diritto a concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati a condizione che l'intervento sia compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'art. 596 c.p.c. (destinata alla discussione sul piano di riparto).

Peraltro, mentre i creditori iscritti e quelli privilegiati, oltre a poter provocare atti dell'espropriazione ove muniti di titolo esecutivo, concorrono alla distribuzione in ragione dei loro diritti di prelazione, i creditori chirografari vi concorrono per quella parte di tale somma che sopravanzi dopo che siano stati soddisfatti i diritti del creditore procedente, quelli dei creditori prelatizi e quelli dei creditori chirografari intervenuti tempestivamente.

Intervento tardivo nell'espropriazione presso terzi

L'intervento dei creditori nell'espropriazione presso terzi è regolato a norma degli artt. 525 e ss. c.p.c., vale a dire secondo i criteri previsti per gli interventi nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.

Peraltro, a norma del 2° comma dell'art. 551 c.p.c., agli effetti di cui all'art. 526 c.p.c., l'intervento deve avere luogo «non oltre» la prima udienza di comparizione delle parti.

Tale udienza può identificarsi con quella destinata a raccogliere la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., ove non rilasciata anteriormente, indicata dal creditore pignorante nell'atto di pignoramento notificato al terzo oppure in quella, destinata al medesimo fine, differita d'ufficio dal giudice (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20595) oppure, qualora la dichiarazione sia stata già resa con i mezzi (raccomandata o comunicazione via PEC) previsti dall'art. 547 c.p.c., con quella in cui il g.e. provvede per la vendita delle cose mobili o per l'assegnazione delle medesime o dei crediti (art. 552 c.p.c.).

La prima udienza presuppone che l'atto di pignoramento sia stato notificato al terzo e al debitore, così che, qualora tale notificazione non sia stata eseguita, la prima udienza è da identificare con quella successiva a tale adempimento.

In caso di intervento tempestivo, i creditori intervenuti partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

In caso di intervento tardivo, si ritorna alle regole proprie dell'espropriazione mobiliare, cui si fa rinvio.

È controverso quali siano i soggetti legittimati ad esplicare intervento tempestivo o tardivo.

Non si palesano cause ostative a che fra gli intervenienti possano includersi anche i creditori chirografari, stante il richiamo operato dall'art. 551 c.p.c. agli artt. 525 ss.c.p.c., incluso, dunque, l'art. 528 c.p.c.

La doglianza con la quale un creditore eccepisca la tardività dell'intervento di un altro creditore deve qualificarsi come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata, da risolversi ai sensi dell'art. 512c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 1° aprile 2011, n. 7556).

Intervento in caso di conversione del pignoramento

Secondo la giurisprudenza di legittimità, laddove venga proposta istanza di conversione del pignoramento, il limite temporale per l'intervento di altri creditori è da individuare non già nel momento in cui viene proposta l'istanza di conversione, bensì nell'udienza che il g.e. deve fissare, ex art. 495, comma 3, c.p.c. per sentire le parti prima di emettere l'ordinanza di conversione (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1982, n. 5867; Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6086; Cass. civ., sez. III, ord. 13 gennaio 2020, n. 411).

Stando a quanto già osservato nel precedente paragrafo intitolato «Intervento tempestivo. Intervento tardivo», l'intervento può essere considerato tempestivo sino a che tale udienza, compresi i suoi eventuali differimenti, non si sia conclusa, cioè sino al momento in cui il g.e. pronuncia (ovvero si riserva di provvedere) l'ordinanza di conversione.

È, d'altronde, consolidato il pensiero secondo cui, nel determinare la somma dovuta dal debitore per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino al suddetto termine (v. Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940 e pronunce citate nella precedente parentesi), con la precisazione che gli interventi compiuti successivamente all'istanza di conversione non incidono ex post sull'ammissibilità della stessa, con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento della sua presentazione (Cass. civ., sez. III, ord. 13 gennaio 2020, n. 411).

Per ciò che attiene agli intervenienti tardivi, vale a dire i creditori che intervengano successivamente al momento come sopra precisato, è da ritenere corretta l'opinione secondo cui costoro, a prescindere dal fatto che siano prelatizi o chirografari, potranno soddisfarsi, in quell'ordine, solo su quanto dovesse sopravanzare dopo il pagamento degli intervenienti tempestivi.

Surrogazione nell'ipoteca

È stato affermato che, in tema di surrogazione nell'ipoteca, il creditore surrogante che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l'emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., atteso che, per effetto della vendita forzata, la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6082).

Cessione del credito

È principio consolidato che, in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7780).

L'intervento del cessionario del credito deve ritenersi ammissibile e produttivo degli effetti consentiti anche se subentri in luogo di un interveniente tardivo.

Esecuzioni previste da leggi speciali

Nell'esecuzione coattiva promossa dal concessionario del servizio di riscossione delle imposte e relativi accessori, è ammesso l'intervento di altri creditori dell'esecutato nelle forme previste dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.

L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

Interventi possono essere compiuti anche nelle esecuzioni previste dal R.d. n. 639/1910 (t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Nel caso, non è prevista alcuna limitazione nel tempo degli interventi, neppure di quelli dei creditori chirografari e la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni mobili tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma degli artt. 541 e 542 c.p.c.

Limitazioni di tempo degli interventi non sono previste neppure dal R.d.l. n. 436/1927 in relazione alla fase liquidativa del prezzo della vendita forzata degli autoveicoli soggetti a privilegio.

In tal caso, peraltro, l'intervento risulta consentito unicamente ai creditori titolari di privilegio sul veicolo (art. 7 R.d.l. n. 436/1927).

Riferimenti
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  • Carratta, Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2015;
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  • Crivelli – Principale, Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento, in Esecuzione forzata, 2018, 2, 308;
  • Desiato, Intervento tardivo del creditore privilegiato non munito di titolo esecutivo,in Riv. Dir. Proc., 2016, 6, 1712;
  • Giordano, Comm. ad artt. 499. 525,528,551,564,565,566 c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile, in Ius Explorer – De Jure, Milano;
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Sommario